Invero, la circolare contiene delle sfumature, in quanto l’Agenzia delle entrate ammette che la tassazione proporzionale potrebbe avvenire da subito, se si concretizza immediatamente detto effetto arricchitorio.
Non senza qualche incertezza, si potrebbe forse affermare che potrebbe essere il caso in cui il beneficiario del trust può pretendere i beni dal trustee.
La circolare, tuttavia, non esamina il caso della tassazione del trust testamentario. L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 371/2019, aveva già avuto modo di affrontare il caso di un “de cuius” che con testamento aveva nominato Tizio esecutore testamentario e “trustee” di un “trust“, appositamente costituito con il medesimo testamento, in cui la nipote (figlia della sorella del “de cuius“) ricopriva il ruolo di soggetto beneficiario.
In quell’occasione, era stato affermato che, nel rispetto dei principi di territorialità della imposta di donazione, il prelievo doveva avvenire nella fase iniziale del passaggio dei beni al trustee. Quelle conclusioni, tuttavia, non sono più attuali, stante il mutamento di orientamento dell’Ufficio.
Si deve ritenere che il trust testamentario, pur in assenza di un puntuale chiarimento, sconti l’imposta nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee a beneficiario. La tassazione nella fase iniziale potrebbe essere ammessa solo nei casi in cui il trust determini un profilo arricchitorio del beneficiario da subito. Ritenere che il momento impositivo debba intervenire sempre nel passaggio inziale appare incongruo, anche perché discriminerebbe in modo inopportuno la fattispecie in discorso da quella in cui il trust viene istituito in punto di morte, ma con il disponente ancora in vita.
Tuttavia, diverso è il caso in cui non si configuri la fattispecie del trust testamentario, bensì quella del trust erede del de cuius. Ritenere che, anche in detta fattispecie, la tassazione proporzionale debba avvenire nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari è una tesi ragionevole ma, ad avviso di chi scrive, non del tutto scontata.
Con piacere abbiamo avuto modo di appurare che la tesi è stata sposata dall’Agenzia delle entrate, con la recente risposta ad interpello n. 90/2024. L’Agenzia rileva che “Il richiamato principio generale [illustrato nella C.M. 34/E relativo alla tassazione posticipata] non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell’istanza, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust”.
L’Agenzia non si sofferma, tuttavia, sul caso segnalato in precedenza, dove l’effetto arricchitorio possa manifestarsi sin da subito.
Questi chiarimenti, se risulteranno ancora attuali dopo la riforma dell’imposta di successione e donazione, indurranno molti a costituire un trust in vita con una modesta dotazione, per riservarsi di nominarlo proprio erede universale. Il differimento della tassazione non sarà, invero, necessariamente l’elemento scatenante dell’operazione, in quanto il trust potrebbe essere semplicemente una modalità per una successione ordinata.
Del resto, non vanno dimenticati gli inderogabili diritti che il nostro ordinamento riconosce ai legittimari!