L’errore bloccante non salva l’intermediario
di Alessandro BonuzziGli errori bloccanti non escludono la responsabilità sanzionatoria dell’intermediario per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione. Ciò in quanto trattasi di disguidi tecnici “fisiologici” che possono essere superati con le debite conoscenze professionali.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19381 del 20.07.2018.
La decisione dei giudici di legittimità trae origine dall’ordinanza-ingiunzione della Direzione Generale delle Entrate con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa nella misura di euro 2.580 per la tardiva trasmissione telematica di 5 dichiarazioni modello 770/2003 per l’anno d’imposta 2002.
Si ricorda che, oggi, le conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni commesse dagli intermediari abilitati sono regolate dall’articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997, secondo cui in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165.
In effetti, nel caso oggetto della sentenza in commento, l’invio delle dichiarazioni venne effettuato in ritardo per la presenza di errori contenuti nel supporto magnetico che bloccarono l’invio telematico delle dichiarazioni e per una malattia dell’operatrice addetta alla trasmissione che aveva impedito di correggere prontamente gli errori bloccanti.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione l’intermediario proponeva ricorso avanti alla CTP di Trieste, la quale accoglieva le sue ragioni osservando che il suo operato era immune da colpe per le difficoltà incontrate.
A sua volta l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTP davanti alla CTR del Friuli Venezia-Giulia, la quale, invece, accoglieva le ragione del Fisco, poiché “A nulla rileva che la mancata tempestiva trasmissione sia dipesa da una non corretta esposizione dei dati da parte dell’operatrice in quanto tale questione attiene ai rapporti interni tra le parti e non riguarda la violazione degli obblighi di legge”.
Sicché l’intermediario proponeva ricorso per Cassazione non trovando, tuttavia, l’appoggio della Suprema Corte. Difatti, nell’occasione i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative comminate – per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti – ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, c.c., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti
- né la presenza di disguidi tecnici (“nella specie i cd. errori bloccanti”), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione,
- né la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore,
in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto: le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali (e quindi in contrasto con l’articolo 10 dello Statuto dei contribuenti) perché il rispetto dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all’esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell’equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva, ossia a che non siano fatti errori circa il quantum delle imposte dovute”.
Insomma l’intermediario deve porre la massima attenzione al buon esito dell’invio telematico delle dichiarazioni, ricordando che:
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è materialmente trasmessa (articolo 3, comma 8, D.P.R. 322/1998);
- la prova della trasmissione è unicamente la ricevuta generata dal sistema, attestante l’avvenuto ricevimento del file (articolo 3, comma 10, D.P.R. 322/1998);
e che, comunque, non si produce alcuna patologia nel caso in cui le dichiarazioni siano state tempestivamente trasmesse, ma scartate dal sistema dell’Amministrazione, e siano successivamente ritrasmesse (corrette) entro i 5 giorni successivi alla data di ricezione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto (circolare 195/E/1999).