1 Dicembre 2017

L’esecuzione dei rimborsi Iva sotto soglia

di EVOLUTION
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La disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall’articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell’ottenimento del rimborso di crediti Iva non superiori a 30.000 euro.

Le novità relative alla disciplina che regola l’esecuzione dei rimborsi Iva vanno nella direzione di voler semplificare e accelerare la procedura di erogazione, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione europea.

Con la circolare 32/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti.

Preliminarmente, va osservato che i rimborsi annuali Iva sono eseguiti in conto fiscale con le seguenti procedure:

  • con la procedura semplificata dall’Agente della riscossione, che deve erogarlo entro 60 giorni dalla richiesta;
  • con la procedura ordinaria dall’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, che deve erogare il rimborso entro 3 mesi dalla richiesta così come previsto dall’articolo 38-bis del decreto Iva.

Le modalità ordinarie di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell’entità della somma da rimborsare e del livello di affidabilità fiscale del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

  • i rimborsi fino a 30.000 euro;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata innalzata da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell’articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016.

Con particolare riguardo ai rimborsi fino a 30.000 euro, il comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto Iva prevede che gli stessi sono eseguiti in base alla sola presentazione:

  • della dichiarazione, per i rimborsi annuali, o
  • dell’istanza di rimborso (modello TR), per quelli trimestrali.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (R.M. 165/2000).

Pertanto, se ad esempio viene presentata un’istanza di rimborso infrannuale per un importo di 20.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 11.000 euro, l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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