2 Dicembre 2017

L’esecuzione dei rimborsi Iva sopra soglia senza garanzia

di EVOLUTION
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La disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall’articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell’ottenimento del rimborso di crediti Iva superiori a 30.000 euro senza il rilascio della garanzia.

Le modalità di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell’entità della somma da rimborsare e del livello di affidabilità fiscale del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

  • i rimborsi fino a 30.000 euro;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata innalzata da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell’articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016.

Con particolare riguardo ai rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia, il comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto Iva prevede che gli stessi, se richiesti da soggetti “non rischiosi” di cui al successivo comma 4, sono eseguiti senza presentazione di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

Le caratteristiche soggettive da attestare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono le seguenti:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La prestazione della garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso (articolo 38-bis, comma 6, D.P.R. 633/1972).

Pertanto, il contribuente può sempre scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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