2 Dicembre 2017

L’esecuzione dei rimborsi Iva sopra soglia senza garanzia

di EVOLUTION
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La disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall’articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell’ottenimento del rimborso di crediti Iva superiori a 30.000 euro senza il rilascio della garanzia.

Le modalità di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell’entità della somma da rimborsare e del livello di affidabilità fiscale del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

  • i rimborsi fino a 30.000 euro;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
  • i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata innalzata da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell’articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016.

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