Le modalità di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell’entità della somma da rimborsare e del livello di affidabilità fiscale del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:
i rimborsi fino a 30.000 euro;
i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.
Con particolare riguardo ai rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia, il comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto Iva prevede che gli stessi, se richiesti da soggetti “non rischiosi” di cui al successivo comma 4, sono eseguiti senza presentazione di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.
Le caratteristiche soggettive da attestare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono le seguenti:
il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
La prestazione della garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso (articolo 38-bis, comma 6, D.P.R. 633/1972).
Pertanto, il contribuente può sempre scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.
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