Per l’esenzione Imu non rileva il Comune di residenza
di Luigi ScappiniIl settore dell’agricoltura è destinatario, da un punto di vista tributario, di una serie di norme agevolative che delineano un quadro di insieme di indubbio favore, rispetto alle ordinarie attività commerciali.
Da tale filo conduttore non si discosta nemmeno l’imposizione locale, nello specifico l’Imu che nel tempo ha ereditato tutte le agevolazioni originariamente previste in vigenza di Ici.
Nonostante le varie imposte soggiacciano a presupposti logicamente differenti tra di loro, le previsioni speciali riconosciute al settore agricolo, hanno un unico comune denominatore da un punto di vista del requisito soggettivo, infatti, esse si rendono applicabili esclusivamente a determinati soggetti che operano nel mondo agricolo: i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli principali).
In particolare, per quanto attiene l’attuale Imu, per effetto di quanto previsto, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, dall’articolo 1, comma 13, L. 208/2015, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A tal fine, per effetto di quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, D.Lgs. 446/1997 “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo”.
E proprio sul requisito dell’iscrizione all’elenco INPS (ex Scau), si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 16794 del 7 luglio 2017.
La Suprema Corte era stata chiamata a esprimersi in merito alla rilevanza o meno della coincidenza tra Comune risultante dall’elenco INPS e ubicazione del terreno in quanto era stata negata dal Comune l’applicazione della norma agevolativa essendosi discrasia.
La Cassazione, correttamente, conclude per l’irrilevanza della divergenza, del resto, sottolineano i Supremi Giudici, l’agevolazione viene riconosciuta anche per quei terreni ricadenti in più Comuni limitrofi tra di loro.
A questo si deve, inoltre, aggiungere come è la stessa potestà impositiva assegnata ai Comuni a portare a tali conclusioni, in quanto, ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 504/1992 “L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”.
In altri termini, l’iscrizione all’elenco INPS è sì collegata al Comune di residenza del soggetto ma solamente per ovvi ed evidenti motivi di verifica e di coordinamento (infatti è lo stesso Comune che provvede alla tenuta e pubblicazione dell’elenco presso il proprio albo) e non comporta un’applicazione limitata al solo Comune interessato in quanto il requisito è di natura soggettiva e non oggettiva.
Quello che deve essere verificato è l’effettiva partecipazione attiva del contribuente all’attività di impresa agricola con la conseguenza che tale requisito trova piena applicazione “extracomunale”. Del resto, se così non fosse, verrebbe meno la ratio stessa della norma che si pone l’obiettivo di alleggerire il carico impositivo degli agricoltori in riferimento proprio al bene terra.
Agricoltori che oltre che essere coltivatori diretti o Iap devono anche condurre direttamente il fondo. A tal fine, si ricorda come il requisito della conduzione diretta richiede la prova in via autonoma in quanto la mera qualifica di coltivatore diretto o di Iap non è sufficiente a dimostrare l’utilizzo diretto del fondo nella propria attività agricola, ben potendo lo stesso non essere condotto personalmente (cfr. sentenza n. 19130/2016).
A chiusura, quindi, si evidenzia come per l’applicazione delle agevolazioni in materia di Imu è necessario che:
- il possesso dei terreni sia riconducibile a coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola e
- che i terreni vengano direttamente utilizzati dagli stessi per fini agro-silvo-pastorali.
13 Settembre 2017 a 9:18
L esonero o la gradualità impositiva dell’Imu deve essere estesa a tutte le attività produttive in particolare a quelle turistico alberghiere . Possibile che i politici e le associazioni industriali non capiscano che turismo ed enogastronomia sono gli asset del futuro della Italia. Povera Italia in mano a questa armata Brancaleone