Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 15/2019″
L’articolo 2, D.L. 102/2013 ha disposto per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, l’esonero dal versamento della seconda rata (saldo) Imu relativa al 2013, nonché l’esenzione totale dal pagamento del suddetto tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Come verrà meglio approfondito nel prosieguo, per poter beneficiare dell’esenzione in parola è necessario che:
gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici non siano locati (o utilizzati dalla medesima impresa) e che tali fabbricati invenduti siano classificati in bilancio tra le rimanenze;
l’impresa presenti la dichiarazione Imu entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo). Continua a leggere…
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