L’esenzione Iva collegata alla fornitura delle schede carburante
di Marco PeiroloLe carte carburante che la controllante mette a disposizione delle proprie controllate a fronte di una maggiorazione costituisce un’operazione di finanziamento, esente da Iva ai sensi dell’articolo 135, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE.
È la conclusione della Corte di giustizia UE nella causa C-235/18 del 15 maggio 2019 (Vega International), con la quale i giudici dell’Unione – facendo applicazione dei princìpi espressi nella sentenza Auto Lease (causa C-185/01 del 6 febbraio 2003) – hanno escluso che la cessione del carburante possa considerarsi effettuata direttamente nei confronti della controllante, con successiva rivendita alle controllate che hanno effettuato i rifornimenti presso gli impianti di distribuzione.
In termini pratici, negare che l’operazione compiuta dalla controllante nei confronti delle controllate abbia natura di cessione di beni (nella specie, di carburante), qualificandosi invece come servizio di finanziamento, implica il divieto di detrazione/rimborso dell’Iva addebitata dagli impianti di distribuzione, in ragione – ed è questo l’aspetto interessante – non già della natura esente dell’operazione attiva effettuata dalla controllante a favore delle controllate, ma del fatto che l’operazione passiva della controllante non integra una cessione.
L’articolo 14, par. 1, Direttiva 2006/112/CE fornisce la definizione generale di cessione di beni, stabilendo che per tale s’intende il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario,
Nel caso in esame, si è trattato di verificare se gli esercenti gli impianti di distribuzione abbiano effettivamente trasferito alla controllante il potere di disporre del carburante come proprietario.
A questo proposito entra in gioco la sentenza Auto Lease, sopra richiamata, con la quale la Corte europea ha dovuto decidere se, nell’ambito di un contratto di locazione di finanziaria di un autoveicolo, sussista una cessione di beni – nella specie, carburante – a favore della società di leasing, qualora l’utilizzatore rifornisca il proprio veicolo in nome e per conto della società concedente.
Di rilievo i punti 34-36 della sentenza, secondo cui: “è pacifico che il locatario del veicolo in leasing è autorizzato a disporre del carburante come se ne fosse il proprietario. Egli ottiene infatti il carburante direttamente nelle stazioni di servizio e l’Auto Lease non dispone mai del potere di decidere in che modo e per quali scopi debba essere utilizzato il carburante.
La tesi secondo cui il carburante sarebbe ceduto all’Auto Lease poiché il locatario del veicolo in leasing acquista il carburante in nome e per conto di quest’ultima, che anticipa il prezzo di tale bene, non può essere accolta. Come giustamente afferma la Commissione, le cessioni sono state effettuate solo apparentemente a spese dell’Auto Lease. Infatti, da una parte, le mensilità ad essa versate rappresentano solo un anticipo. Dall’altra, il consumo effettivo, stabilito alla fine dell’anno, deve essere coperto finanziariamente dal locatario del veicolo in leasing, il quale, di conseguenza, sopporta interamente i costi della cessione di carburante.
Pertanto, l’accordo relativo alla gestione di carburante non è un contratto di cessione di carburante, ma piuttosto un contratto di finanziamento dell’acquisto di esso. L’Auto Lease non acquista il carburante per rivenderlo in seguito al locatario del veicolo in leasing, ma quest’ultimo acquista il carburante, scegliendone liberamente la qualità e la quantità nonché il momento dell’acquisto. L’Auto Lease esercita in realtà funzioni di finanziatore nei confronti del locatario di un veicolo in leasing”.
Le stesse considerazioni e conclusioni sono applicabili, mutatis mutandis, alla fattispecie oggetto della sentenza Vega International, siccome la controllante non acquisisce alcun potere di disposizione sul carburante; il carburante, infatti, viene acquistato dalle controllate, a loro discrezione, direttamente presso le stazioni di rifornimento con il relativo pagamento a carico delle controllate stesse.
La controllante, pertanto, si limita a mettere a disposizione delle proprie controllate uno strumento, cioè le carte carburante, che consente l’acquisto del carburante, svolgendo nei loro confronti un ruolo di intermediazione.
Non acquistando il carburante, la controllante non può chiedere il rimborso dell’imposta ad essa addebitata dalle stazioni di rifornimento.
Dopodiché, la Corte sposta l’attenzione sulla classificazione dell’operazione attiva, rappresentata dalla messa a disposizione delle carte carburante a favore delle controllate.
Dovendosi escludere, alla luce delle considerazioni che precedono, che la controllante effettui una cessione di carburante nei loro confronti, l’operazione integra, in via residuale, ex articolo 24 Direttiva 2006/112/CE, una prestazione di servizi, alla quale viene attribuita natura di servizio finanziario, esente da Iva ai sensi del citato articolo 135, par. 1, lett. b), della stessa Direttiva, nella parte in cui richiama la concessione di crediti.
Con le carte carburante, infatti, la controllante finanzia l’acquisto del carburante da parte delle controllate e, quindi, deve applicare il titolo di esenzione in sede di addebito della maggiorazione.