L’esercizio dell’attività agrituristica consente il doppio regime Iva
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12729/2018 si è occupata di definire, in linea con i precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 21965/2015 e n. 11395/2015), le possibili opzioni concesse all’imprenditore agricolo quando, oltre all’attività agricola ex se, esercita anche una delle attività connesse tipiche, e in particolare quella agrituristica.
L’esercizio di un’attività agrituristica sebbene, come anticipato, da un punto di vista civilistico è un’attività agricola connessa, sotto il profilo fiscale mantiene le proprie caratteristiche di attività commerciale.
Per quanto concerne il comparto Iva, come noto, il Legislatore nazionale, recependo la possibilità concessa da quello comunitario, ha previsto un regime speciale per il settore agricolo, semplificato in merito alle modalità di determinazione dell’Iva a debito e delineato con gli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972.
Il regime, si ricorda, rappresenta quello naturale al rispetto dei requisiti soggetti e oggettivi richiesti, ovvero:
- essere produttore agricolo e quindi, in via semplicistica ma non esaustiva, soggetti di cui all’articolo 2135 cod. civ., senza distinzione per quanto riguarda la forma giuridica prescelta per l’esercizio dell’attività,
- cedere prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972, è data facoltà di optare per le regole ordinarie di determinazione dell’imposta.
Tutto questo vale per la cessione di prodotti derivanti dall’attività agricola principale, mentre, per quanto attiene l’attività connessa agrituristica, in prima approssimazione, le attività esercitate vengono assimilate a quelle alberghiere e di ristorazione.
Le regole Iva trovano disciplina in una norma esterna al D.P.R. 633/1972, l’articolo 5 L. 413/1991 che, nella realtà, si occupa di delineare anche la disciplina applicabile agli agriturismi per quanto concerne l’imposizione diretta.
Il regime, anche in questo caso naturale ma derogabile, prevede l’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva sulle operazioni attive relative all’agriturismo, sulla falsariga di quanto stabilito dall’articolo 34-bis D.P.R. 633/1972 per le prestazioni di servizi in ambito agricolo.
Come per l’Iva agricola ordinaria, anche in questo caso il Legislatore non introduce limitazioni soggettive, rendendo applicabile il regime sia ai soggetti esercenti l’attività in forma individuale che societaria.
In questo contesto di compresenza di vari regimi Iva si innesta l’arresto della Corte di Cassazione che afferma, se mai ve ne fosse stata necessità, che “Se è vero che l’articolo 5 L. 413/1991 disciplina in via autonoma e indipendente ai fini fiscali l’attività agrituristica e quella alberghiera, in disparte dal fatto che sia unica la partita Iva anche per l’attività agricola, è possibile per il contribuente conservare per l’attività agricola il regime forfettario ordinario, opzione naturale che non consente la detrazione analitica, e per l’attività agrituristica il regime ordinario; dunque, il regime fiscale può essere unico o meno a seconda del mancato esercizio dell’opzione o della sua scelta da parte del contribuente”.
Si viene a determinare una compresenza ammessa di regimi che comporta, tuttavia, l’obbligo di separazione delle contabilità ex articolo 36 D.P.R. 633/1972.
Ai sensi dell’articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972 ne deriva che dovranno essere rispettati, tra gli altri, i seguenti adempimenti:
- fatturazione e annotazione dei passaggi di beni dall’attività agricola all’attività agrituristica;
- liquidazioni Iva distinte per ciascuna attività; i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa per entrambe le attività;
- presentazione di un unico elenco clienti e fornitori, cumulativo per entrambe le attività;
- presentazione di un’unica dichiarazione Iva, compilando due distinti intercalari.
Al di fuori degli adempimenti da rispettare, in questa sede si vuole ancora una volta ricordare come, in ipotesi di coesistenza di regimi Iva differenti tra di loro, sussiste il rischio di veder vanificata un’Iva altrimenti detraibile in tutti i casi in cui la stessa venga imputata all’attività che opera in regime di detrazione forfettaria.
A tal fine, rimandando a precedenti contributi, emblematico è l’orientamento ondivago della giurisprudenza di legittimità in materia di detraibilità dell’Iva assolta sulla ristrutturazione di un immobile destinato all’attività agrituristica.
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