L’esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’Exit tax
di Nicola Fasano
Opzione per la rateizzazione o la sospensione della exit tax con comunicazione all’Ufficio e documentazione analitica. Costante monitoraggio delle plusvalenze sospese o rateizzate. Nessuna garanzia se non ci sono perdite negli ultimi tre anni è vi è un patrimonio netto congruo. Cause di decadenza dal regime “agevolato” stringenti. Queste alcune delle novità più significative contenute nel Provvedimento di ieri dell’Agenzia delle entrate sulla sospensione o rateizzazione dell’exit tax, in attuazione del D.M. del 2 luglio 2014, pubblicato sulla G.U dell’8 luglio, che a sua volta ha modificato il D.M. del 2 agosto 2013, per adeguarsi alla giurisprudenza comunitaria in materia.
Come noto, ai sensi dell’art. 166 Tuir il trasferimento della sede all’estero da parte di soggetti che esercitano attività di impresa comporta, in linea di principio, la tassazione a valore normale della plusvalenza sui beni aziendali.
Tuttavia, qualora la residenza sia trasferita in Paesi UE o Paesi dello SEE “collaborativi” (ossia Norvegia e Islanda) è prevista la possibilità di rateizzare (in sei tranche annuali) o sospendere (per un massimo di dieci anni) il pagamento dell’imposta.
Il Provvedimento di ieri, che si applica ai trasferimenti all’estero della residenza fiscale effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 luglio scorso nonché a quelli effettuati antecedentemente, in vigenza del D.M. 2 agosto 2013, ove compatibili, disciplina in particolare gli aspetti operativi legati a tale opzione.
In particolare, i contribuenti interessati esercitano le opzioni per la sospensione o rateizzazione dell’imposta dovuta, presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente (sembrerebbe in formato cartaceo).
La comunicazione deve essere accompagnata da corposa documentazione. Vanno allegati:
- l’inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale trasferito;
- l’ammontare della plusvalenza complessiva, unitariamente determinata, sulla base del valore normale;
- la relativa “exit tax” sospesa e/o rateizzata;
- l’indicazione per ciascun bene, diritto e passività del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla determinazione della plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi;
- l’illustrazione delle concrete modalità di determinazione del valore normale;
- in caso di opzione per la sospensione, il piano di ammortamento o la durata residua di beni e diritti;
- lo Stato di destinazione, l’indirizzo della sede legale estera e, se diverso, l’indirizzo valido al fine della notifica degli atti (da aggiornarsi nel caso poi di variazioni);
- le informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e prospettica del soggetto, ivi inclusa, se disponibile, la categoria di rating allo stesso assegnata dalle agenzie specializzate.
L’Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e in caso di documentazione o informazioni infedeli, le opzioni esercitate non producono effetti.
Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione, il contribuente, ai fini di monitoraggio, presenta annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all’indicazione della plusvalenza complessiva, con indicazione dell’importo della plusvalenza ancora sospesa, dell’ammontare dell’imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
Il pagamento della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. Le rate successive vanno pagate con cadenza annuale, aventi la medesima scadenza (saldo delle imposte dovute per l’anno prima).
L’Ufficio, con atto motivato, può subordinare l’efficacia dell’opzione per la sospensione o rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione.
A tal fine l’Ufficio considera sia la natura e l’entità degli eventuali carichi pendenti, sia la solvibilità, attuale e prospettica, del contribuente. La garanzia è fissata in modo che la stessa, sommata al patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio, sia pari all’imposta dovuta. Può essere prestata mediante ipoteca su beni o diritti in favore dell’Agenzia oppure tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
In caso di esercizio dell’opzione per la sospensione la garanzia, se dovuta, va prestata per un periodo non inferiore a tre anni e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti
In caso di rateizzazione, la garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione, incrementato di un anno.
La garanzia non è dovuta quando i soggetti interessati, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza non hanno conseguito perdite risultanti dai rispettivi bilanci, ed hanno un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio almeno pari al 120% dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata.
Il contribuente decade dal beneficio della sospensione o della rateazione (con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue), fra l’altro, nelle seguenti ipotesi:
- mancata garanzia o il mancato rinnovo della stessa;
- mancata presentazione della dichiarazione ai fini del monitoraggio (solo in caso di sospensione)
- mancato assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione della suddetta documentazione
- mancata risposta al questionario eventualmente inviato dall’ufficio
- mancata comunicazione della variazione del nuovo indirizzo
- mancato pagamento di una rata o di una quota degli importi dovuti, se non ravveduti.