15 Marzo 2017

L’esercizio provvisorio nel fallimento per valorizzare l’impresa

di Andrea Rossi
Scarica in PDF

L’esercizio provvisorio nelle procedure fallimentari deve essere inteso come un mezzo di valorizzazione dell’impresa in stato di insolvenza, al fine di promuovere il trasferimento dell’azienda ad altro imprenditore mediante la negoziazione di un affitto ovvero la cessione; l’esercizio provvisorio può essere disposto dal giudice delegato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, nella fase che precede il deposito del piano di liquidazione dell’attivo oppure successivamente al deposito di tale piano di liquidazione, in presenza però dell’autorizzazione del comitato dei creditori. Nella prima ipotesi, sarà pertanto il giudice delegato a surrogare il parere del comitato dei creditori (non essendosi ancora costituito tale organo fallimentare), mentre, nella seconda ipotesi, il parere del curatore dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso comitato per poter essere poi deliberato dal Giudice Delegato.

Secondo dottrina prevalente, il parere del comitato dei creditori, se nominato, è vincolante nei confronti del Tribunale solamente se negativo

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
L’attività del curatore fallimentare: casi operativi e pratica professionale
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF