30 Giugno 2017

L’esonero dagli adempimenti per le operazioni esenti

di EVOLUTION
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L’articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972 prevede, in via agevolativa, la dispensa dagli adempimenti in materia di Iva per quei contribuenti che effettuano esclusivamente o, comunque, prevalentemente operazioni esenti e che, quindi, scontano una totale o forte indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si propone di mettere in luce le caratteristiche principali della disciplina. 

I soggetti passivi d’imposta che effettuano le operazioni esenti elencate nell’articolo 10 del decreto Iva possono optare, ai sensi del successivo articolo 36-bis, per la dispensa dagli adempimenti connessi:

  • alla fatturazione e
  • alla registrazione.

Tuttavia, devono essere comunque osservati gli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di Iva:

Inoltre, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente la richieda espressamente. In tal caso, la fattura ha rilevanza solo per l’acquirente, sicché il cedente non è tenuto a registrarla.

Va, poi, evidenziato che i soggetti Iva che durante l’anno hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo 10 del decreto Iva, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione abbiano effettuato soltanto operazioni esenti – incluse quelle che devono essere comunque fatturate e registrate – sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva annuale.

L’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva però non opera se il contribuente:

  • deve applicare la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972;
  • ha registrato operazioni intracomunitarie;
  • ha effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario.

Al riguardo le istruzioni per la compilazione della dichiarazione prevedono che “Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta: i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’articolo 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’articolo 19-bis.2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)”.

Peraltro, all’esonero relativo alla presentazione della dichiarazione Iva è ancorato l’esonero legato alla presentazione della comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche.

Difatti, non sono tenuti ad assolvere tale adempimento i soggetti passivi Iva:

  • non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;

sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Iva nazionale ed estera