Per l’esonero dallo spesometro non rileva il domicilio fiscale
di Luigi ScappiniTra i vari adempimenti cui soggiacciono i soggetti passivi Iva vi è anche, per effetto di quanto disposto dall’articolo 21, D.L. 78/2010, quello di procedere alla comunicazione, per via telematica, del cosiddetto spesometro, introdotta dal Legislatore con il preciso scopo di cercare di contrastare le frodi in materia di Iva.
I soggetti passivi Iva tenuti alla comunicazione sono quelli che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, quindi, in prima battuta, ci stiamo riferendo a imprese individuali, professionisti, società, enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali, soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.
Originariamente l’adempimento consisteva nella comunicazione delle operazioni consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, al cedente o prestatore, avessero superato un importo pari 3.000 euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di 3.600 euro al lordo dell’Iva, per quelle per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Successivamente, per effetto delle modifiche apportate con il D.L. 16/2012, con decorrenza 1° gennaio 2012, è stato previsto che la comunicazione deve avere a oggetto tutte le operazioni per le quali è prevista l’emissione della fattura mentre, per quelle per le quali non sussiste l’obbligo di emissione resta fermo il limite di 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Come noto, per il settore agricolo, il Legislatore comunitario concede la facoltà ai singoli Stati membri di prevedere un regime speciale Iva.
A tal fine, l’articolo 34, D.P.R. 633/1972, individua il regime speciale Iva per l’agricoltura che consiste in un regime speciale di detrazione dell’Iva, il cui importo ammesso deriva dall’applicazione alla base imponibile delle operazioni attive effettuate, di un coefficiente prestabilito con decreto ministeriale.
Inoltre, ai sensi del comma 6, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, è previsto un regime di esonero per i produttori cosiddetti minimali, quelli che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Tale volume di affari deve essere obbligatoriamente costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella Tabella A), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972.
Sinteticamente, il regime di esonero prevede:
- la dispensa dall’obbligo del versamento dell’Iva e
- l’esonero da tutti gli obblighi documentali e contabili a eccezione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva prevista dall’articolo 21 D.L. 78/2010.
A ben vedere, tale adempimento, pur rappresentando l’adeguamento del Legislatore all’indirizzo previsto dall’articolo 18 del Regolamento CE 178/2002, che richiede un sistema di controllo sempre più efficiente finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli, di fatto, rappresenta un passo indietro rispetto alla ratio sottesa al sistema Iva in agricoltura avente lo scopo di snellire gli aspetti burocratici del settore.
A modificare parzialmente questo “balzello” burocratico è intervenuto l’articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016 (convertito dalla L. 225/2016), che ha modificato sia le tempistiche della comunicazione, che diventa trimestrale (limitatamente al solo 2017 sono previste solamente due comunicazioni semestrali) sia il perimetro soggettivo a cui si applica la norma.
Infatti, vengono espressamente esonerati dall’obbligo di comunicazione i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 (i soggetti in regime di esonero) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Sul punto è intervenuta la recente risoluzione 105/E/2017 con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito compiutamente il concetto di agricoltore in regime di esonero operante nelle zone montane.
In particolare, è stato precisato come si possano considerare tali i soli agricoltori i cui terreni sono ubicati nelle zone montane, a nulla rilevando il domicilio fiscale degli stessi.
In conclusione, sono esonerati gli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in terreni:
- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Nel caso di esercizio dell’attività in terreni ubicati solo parzialmente in zone montane, ai fini dell’esenzione dell’obbligo di comunicazione, è necessario che i terreni montani rappresentino almeno il 50,01% dei terreni complessivi.