L’estinzione del processo per inattività delle parti
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 13808 depositata il 18 giugno 2014, la Cassazione ha statuito che l’estinzione del processo tributario per inattività delle parti, intervenuta in appello, nell’ambito di un giudizio definito in primo grado con una decisione che ha riconosciuto la fondatezza dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale così come definita dalla sentenza di merito (che passa in giudicato) oggetto di impugnazione, non potendo rimanere in vita il provvedimento impositivo impugnato, travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.
Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione nei confronti degli eredi di una contribuente avverso una sentenza della CTR con cui – in una controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’importo di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF ed ILOR dovute dalla de cuius e divenuto, secondo l’Ufficio erariale, definitivo a seguito di estinzione per mancata riassunzione del relativo giudizio di appello, interrottosi per decesso della stessa contribuente appellata – era stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato l’iscrizione a ruolo.
I Giudici di secondo grado avevano ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio in appello, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento costituente l’atto presupposto della cartella esattoriale, avesse determinato il passaggio in giudicato della sentenza della CTP favorevole alla contribuente.
Orbene, dalla lettura di alcune pronunce rese nell’ambito di fattispecie di estinzione del giudizio conseguente alla cassazione con rinvio alla CTP o alla CTR (si vedano Cass. Civ. n. 16689/2013, n. 5044/2012 e n. 3040/2008), si evince che, in tali casi, la Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria vivesse “di forza propria”, in virtù dell’atto impositivo in cui era stata formalizzata, e che l’estinzione del processo (si veda il caso della mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) travolgesse la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo.
Con riguardo invece all’ipotesi relativa all’estinzione, per inattività delle parti, del giudizio di appello instaurato avverso una sentenza di primo grado che, in senso favorevole al contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento, la questione di diritto controversa circa gli effetti di detta pronuncia sull’atto impositivo si prospetta nuova per la Corte di legittimità.
In considerazione del disposto normativo di cui all’art.49 del D.Lgs. n.546/1992 che ammette l’applicabilità alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie delle disposizioni generali contenute nel codice di procedura civile (sia pure in via residuale, stante la c.d. clausola di compatibilità), deve certamente ritenersi operativo, nel processo tributario, l’art. 338 c.p.c. (che sancisce il principio generale secondo il quale l’estinzione del giudizio di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) non trovando, il medesimo, ostacolo in una disposizione speciale per l’estinzione del processo tributario, in fase di impugnazione, con esso incompatibile.
Si può dire che una tale disposizione non sia rinvenibile nell’art.45, co.3 (secondo cui “l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti“), in quanto con esso il legislatore ha soltanto voluto precisare che, anche nel processo tributario (come nel procedimento civile ordinario, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.), l’estinzione per inattività delle parti rende inefficaci gli atti compiuti fino al perfezionamento della fattispecie estintiva, essendo l’estinzione tuttavia rilevabile, anche d’ufficio, solo nel grado di giudizio in cui si verifica.
Diversa è la disciplina dettata nell’ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio in cui l’intero processo viene meno, stante l’espressa previsione dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (“se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue”), con conseguente consolidamento dell’atto impositivo impugnato e caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Cass. Civ. n. 17372/2002).
Non rappresentandosi detta fattispecie, la Corte di legittimità, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha pertanto disposto che “l’estinzione del processo tributario, per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale”, come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che passa in giudicato.
Secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, quindi, in tale ipotesi (distinta da quella relativa al giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza resa in appello), il fenomeno estintivo non può mantenere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto e sostituito dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.