13 Gennaio 2016

L’estromissione agevolata dell’immobile strumentale

di Luca Mambrin
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Il comma 121 della Legge di Stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, ripropone le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, norma che già era stata introdotta dalla Legge n. 244/2007, Legge Finanziaria 2008.

In particolare si prevede che l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’ Irap nella misura dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

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