Lettere di anomalia per i modelli Isa
di Clara PolletSimone DimitriCon il provvedimento 231840/2023 l’Agenzia delle entrate annuncia l’invio di nuove lettere di anomalia fiscale in merito ai modelli Isa.
Quest’anno sono previste 26 tipologie di incongruenze, in luogo delle 23 dello scorso anno, con riferimento agli Isa applicabili al triennio 2019-2020-2021.
Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti e l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale – di cui all’articolo 9-bis D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017, i seguenti elementi ed informazioni:
a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato al Modello Redditi, rilevate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate all’interno del “Cassetto fiscale”.
Le comunicazioni di cui alla lettera a) sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se l’intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
Le tipologie di anomalia riscontrabili sono definite nell’Allegato 1 del provvedimento 231840 del 23 giugno 2023.
Così, ad esempio, con riferimento alle imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino, vengono selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- grave incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d’imposta 2021;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 1 – Cambio regime contabile da cassa a competenza”;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 2 – Cambio regime contabile da competenza a cassa”;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021, superiori a 10.000 euro;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021, superiori per almeno 10.000 euro alle “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021;
- Differenza tra “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”;
- Incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021)] rispetto a [(“F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2020 + “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20%.
Sempre con riferimento alle informazioni relative al magazzino, vengono selezionate anche le imprese dei servizi o del commercio che, per il periodo d’imposta 2021, hanno esposto il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (“F07 – Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”).
Sono inoltre selezionati i soggetti che per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 hanno indicato nel modello Redditi (RF1, colonna 2 dei Redditi SC), la causa di esclusione “4 – Periodo di non normale svolgimento dell’attività”, fatta eccezione per i soggetti in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni.
In presenza di più anomalie verranno segnalate esclusivamente le tre più rischiose.
I contribuenti, in relazione alle comunicazioni in argomento, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, con cui è possibile descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.
Chi riconosce le anomalie evidenziate dall’Agenzia può porre rimedio agli eventuali errori od omissioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, rinviando la dichiarazione completa del corretto allegato Isa.