10 Gennaio 2015

Lettere di intento cartacee: inviare o rimandare il problema?

di Comitato di redazione
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Nelle ultime settimane dell’anno 2014 gli esportatori abituali sono stati occupati a risolvere il problema dell’invio delle lettere di intento a valere per l’anno 2015. Infatti, dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), è profondamente variato il flusso informativo verso l’Agenzia delle entrate: da una comunicazione effettuata dal soggetto che riceve la lettera di intento si è passati ad una comunicazione effettuata dal soggetto che la emette, con onere a carico del fornitore di verificarne la correttezza dal sito dell’Agenzia.

Per dare attuazione al nuovo sistema è stato poi emanato il Provvedimento del 12.12.2014, mediante il quale si sono esplicitati:

  • il tracciato e la modulistica della lettera di intento;
  • le informazioni aggiuntive (relative al tipo di plafond utilizzato ed alle modalità di costituzione dello stesso, almeno se la dichiarazione di intento è inviata prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva) che debbono essere indicate all’Agenzia delle entrate;
  • le modalità con cui il fornitore potrà verificare la correttezza della lettera di intento sul sito dell’Agenzia delle entrate (procedura libera senza autenticazione);
  • l’esistenza di un periodo transitorio che durerà sino all’11 febbraio prossimo, durante il quale si potranno utilizzare le “vecchie” procedure, salvo poi dover provvedere all’invio “massivo” delle informazioni relative alle lettere di intento con validità oltre il giorno 11.02.2015 (quindi tutte quelle che coprono, ad esempio, l’intero anno 2015);
  • la previsione della possibilità di utilizzare già da subito la nuova procedura che, sostanzialmente, rimane facoltativa sino al prossimo 11 febbraio 2015.

Inoltre, in data 30.12.2014, è stata emanata la Circolare n. 31/E/2014 che, al paragrafo 11, commenta le modifiche in modo succinto, sostanzialmente ripetendo quanto già affermato nei precedenti documenti ed aggiungendo solo la previsione di una possibilità di verifica alternativa della correttezza della lettera di intento, mediante l’utilizzo del cassetto fiscale del fornitore cui viene richiesta l’operazione in sospensione di imposta (attualmente la procedura non è stata ancora attivata).

Il meccanismo generale è sostanzialmente chiaro, anche se manca ad oggi una precisazione che ci pare importante, anche se non urgentissima (ma siamo sempre del parere che è bene conoscere, per potersi regolare e per poter pianificare le attività di studio).

Posto che:

  • è ormai assodato che le lettere di intento possono essere spedite ancora nella vecchia forma “cartacea” non preceduta dall’invio telematico all’Agenzia (e, quindi, non accompagnata dalla ricevuta), sino al prossimo 11.02.2015;
  • la gran parte degli operatori, a quanto ci risulta, ha scelto di restare ancorata alla vecchia procedura (per le lettere di intento a valere sul 2015) per superare l’impasse del momento di prima applicazione delle novità;

non si è avuto il coraggio di precisare a chiare lettere se, nel periodo transitorio, sia o meno obbligatorio l’invio telematico della lettera di intento con la pregressa modalità da parte del soggetto ricevente.

Le perplessità sorgono perché, adottando un approccio “libero” si potrebbe verificare l’assenza di “sorveglianza telematica” per alcune lettere di intento, circostanza che parrebbe quanto meno anomala visto che rappresenterebbe un minus rispetto al passato. 

A noi sembra, comunque, che nulla si debba fare, per le seguenti motivazioni:

  1. le nuove norme si applicano alle operazioni poste in essere dal 2015 (a prescindere dalla data di invio della lettera di intento), momento a partire dal quale la pregressa operatività perde ogni rilevanza;
  2. il provvedimento del 12.12.2014 si limita ad affermare che, nel periodo transitorio, il fornitore potrà emettere le fatture in sospensione di imposta senza dover verificare la presenza della lettera di intento sul sito delle Entrate (visto che l’emittente non l’ha spedita), semplicemente possedendo il documento cartaceo al momento dell’effettuazione dell’operazione;
  3. lo stesso provvedimento non dispone l’utilizzo della vecchia procedura nel periodo transitorio;
  4. la Circolare n. 31/E/2014 afferma che per le lettere di intento (a valere sul 2015) già emesse nel 2014 o durante il periodo transitorio si applica la nuova disciplina (e, quindi, si esclude in radice la riviviscenza di adempimenti “vecchio stile”), sia pure con efficacia differita al 12.02.2015;
  5. il fornitore dovrà comunque riepilogare nella dichiarazione Iva del 2015 le operazioni in sospensione di imposta, con la conseguenza che un controllo postumo, comunque, vi sarà.

Quindi, alla canonica domanda che ci porranno i clienti alla riapertura degli studi: “devo fare qualche cosa per le lettere di intento che ho ricevuto nei giorni scorsi” potremo rispondere con serenità che nessun adempimento dovrà essere posto in essere, fatti salvi, ovviamente gli obblighi:

  • di protocollazione della lettera di intento;
  • di annotazione sull’apposito registro;
  • di richiamo degli estremi sulla fattura emessa in sospensione di imposta.

Ovviamente, altro capitolo riguarda la gestione dei flussi informatici nel periodo definitivo (post 11 febbraio) in merito al quale sarà bene gestire con adeguato preavviso il rapporto con il cliente che non voglia provvedere in proprio ma intenda affidarsi allo Studio.