28 Febbraio 2020

Lettere d’intento: dati disponibili nel cassetto fiscale del fornitore

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il provvedimento prot. n. 96911/2020, pubblicato ieri, 27 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha finalmente dettato le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”).

Come noto, il citato articolo 12-septies ha previsto che, dallo scorso 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle entrate.

Le ulteriori semplificazioni previste riguardano l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro, l’abrogazione dell’obbligo di conservazione, la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel quadro VI della dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

La norma, tuttavia, dispone che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero debbano essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Con il provvedimento pubblicato ieri, 27 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha quindi dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali renderà disponibili a ciascun fornitore, a partire dal 2 marzo 2020, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.

Le informazioni potranno essere consultate non solo dai fornitori, ma anche dagli intermediari già delegati dagli stessi ad accedere al loro “Cassetto fiscale”.

Si ricorda, a tal proposito, che l’effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

Sempre con il suddetto provvedimento sono stati inoltre aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al prossimo 27 aprile).