Libero accesso alle informazioni antiriciclaggio per il Fisco
di Angelo GinexIl legislatore, mediante il D.Lgs. 60/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018 ed entrato in vigore il 6 giugno 2018, ha inteso apporre importanti integrazioni e modifiche alla disciplina relativa alle modalità di accesso alle informazioni necessarie per le indagini antiriciclaggio.
Con tale riforma, riguardante nello specifico l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 29/2014, sono stati perseguiti gli obiettivi di semplificazione e potenziamento delle attribuzioni e dei poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in tema di controlli antiriciclaggio.
Più precisamente, la ratio sottesa alla novella in analisi muove dalla necessità di rendere più ampio ed efficiente il sistema dei servizi di collegamento, i quali permettono lo scambio di informazioni e la collaborazione amministrativa nel settore fiscale.
Sul punto, è d’uopo un’analisi specifica delle singole novità introdotte con la riforma appena enunciata.
In primo luogo, all’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 29/2014 è stato aggiunto il seguente inciso: “A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
Lo scopo di tale aggiunta altro non è che permettere sia all’Agenzia delle Entrate che alla Guardia di Finanza di accedere non soltanto ai dati previsti dal D.P.R. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), ma anche alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust e delle persone giuridiche, presenti in una specifica sezione del Registro delle imprese.
In secondo luogo, all’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 29/2014 sono stati aggiunti i seguenti commi:
- il comma 3-bis, il quale permette all’Amministrazione finanziaria e al Corpo della Guardia di Finanza, nell’alveo delle indagini amministrative prima descritte e relativamente ai poteri previsti dal Titolo IV del D.P.R. 600/1972, di accedere alle informazioni, ai documenti ed ai dati acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 D.Lgs. 231/2007. I dati ora decritti devono essere conservati secondo le modalità prescritte dall’articolo 30 del decreto testé citato;
- il comma 3-ter, il quale stabilisce che l’Agenzia delle Entrate deve avvalersi della Guardia di Finanza nell’ipotesi in cui i dati, i documenti e le informazioni indicate nel comma 3-bis siano in possesso e nella disponibilità di soggetti diversi da quelli elencati nell’articolo 4 L. 95/2015, cioè le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane S.p.A., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all’estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti. Al fine di definire i termini, le modalità di esecuzione e i livelli dei servizi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza dovranno addivenire, entro un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame, ad un’apposita convenzione;
- il comma 3-quater, secondo il quale l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni ex comma 3-bis è concesso anche per effettuare i controlli relativi alla verifica del corretto svolgimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, cosi come previsto dalla L. 95/2015.
Per quanto concerne, infine, l’efficacia temporale delle modifiche e delle addende effettuate col D.Lgs. 60/2018, appare opportuno sottolineare che le nuove disposizioni trovano applicazione anche per quanto concerne le richieste di accesso formulate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate dopo il 1° gennaio 2018.