L’illegittimità della cartella notificata al chiamato all’eredità
di Luigi FerrajoliIn ambito tributario, argomento di particolare interesse riguarda la mancata responsabilità in ordine al debito tributario del chiamato all’eredità, in caso di rinuncia alla stessa da parte del medesimo.
Preliminarmente è bene precisare che l’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, trattandosi di un atto di natura meramente fiscale che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede, che consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, pertanto, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’articolo 519 cod. civ..
Nel caso di rinuncia all’eredità, pertanto, il soggetto rinunziante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, ai sensi dell’articolo 521 cod. civ..
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13639/2018 ha stabilito che “per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente, cioè a far data dall’apertura della successione, l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l’eredità”.
La Corte ha precisato altresì, riprendendo il precedente principio giurisprudenziale, che “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 cod. civ.. In considerazione di ciò spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 2697 cod. civ., “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.
Peraltro l’onere di provare che via sia stata in concreto l’accettazione della eredità non comporta “una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa e tacita, in quanto l’articolo 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno della eredità da parte del chiamato”.
Ne consegue che il chiamato rinunciante non risponde del debito tributario del de cuius, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In tale evenienza, infatti, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10908/2019 ha ulteriormente precisato, riprendendo principi giurisprudenziali precedenti, che “l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dal D. Lgs n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l’amministrazione finanziaria a notificare l’atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l’onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza del diritto di esercizio di una valida rinuncia”.
È, quindi, onere dell’Amministrazione, attrice in senso sostanziale ex articolo 2697 cod. civ., provare l’insussistenza dei presupposti del diritto di rinuncia e l’eventuale decadenza del medesimo, ovvero provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, e la conseguente inoperatività della rinuncia; dimostrando, in primis, l’effettivo possesso dei beni ereditari da parte degli intimati.
Con l’ordinanza n. 24317 del 03.11.2020, la Corte di Cassazione ha ripreso i principi giurisprudenziali precedenti e ha confermato l’illegittimità della cartella di pagamento notificata al chiamato all’eredità per un debito del de cuius.