Limitazione dell’Iva al 5% sul gas metano
di Clara PolletSimone DimitriIl Decreto energia, D.L. 130/2021 convertito in L. 171/2021 ha previsto la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
La circolare 17/E/2021 fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione.
L’aliquota Iva prevista per il gas metano dal D.P.R. 633/1972 è divisa tra il 10 ed il 22%, in particolare:
- ai sensi del n. 103) della Tabella A, parte III, è assoggettato all’aliquota Iva del 10% il gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas metano destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica,
- in forza del n. 127-bis) della medesima Tabella A, parte III, alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili si applica l’aliquota Iva del 10% limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare).
Si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22% al gas metano per usi industriali diversi dagli anzidetti e quello relativo a consumi per usi civili eccedenti il limite di 480 metri cubi annui.
L’articolo 2 D.L. 130/2021 ha disposto che, in deroga a queste disposizioni, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA – Testo unico delle accise), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, vengano assoggettate all’aliquota Iva del 5%.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
Il riferimento al TUA rimanda agli usi di gas naturale per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: pertanto, l’aliquota Iva del 5% è applicabile a tutte le somministrazioni per usi civili ed industriali, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
La definizione di usi civili ed industriali è fornita dall’articolo 26, comma 2 e 3, D.Lgs. 504/1995. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano una potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10% della potenza termica erogata all’utenza (caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 11, comma 2, lettera b, L. 10/1991), anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
L’impiego del gas metano per autotrazione resta, invece, escluso dall’agevolazione in esame, in quanto non espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 1, D.L. 130/2021. Allo stesso modo è escluso l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica che per motivi di politica ambientale è assoggettato alla tassazione dell’articolo 21, comma 9, D.Lgs. 504/1995.
Con riferimento alla generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi civili e industriali, è possibile determinare per differenza il quantitativo per la sola produzione di calore utile considerando che il consumo specifico convenzionale è fissato per il gas naturale a 0,220 mc per KWh dall’articolo 21, comma 9ter, D.Lgs. 504/1995.
L’aliquota Iva ordinariamente prevista ritorna applicabile in relazione al gas metano erogato a partire dal 1° gennaio 2022.