30 Luglio 2020

Limitazioni (ma anche opportunità) per il conferimento di partecipazioni di controllo

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir, introdotto dal D.L. 34/2019, consente l’applicazione del regime a realizzo controllato anche in ipotesi diverse da quella classica prevista dal comma 2, ossia quella in cui la società conferitaria acquisisce la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Il comma 2 bis estende il meccanismo del realizzo controllato anche alla ipotesi di partecipazioni qualificate. In effetti, non è del tutto corretto affermare che il conferimento che genera il controllo è stato affiancato da quello che genera il collegamento. La definizione data dal comma 2 bis di partecipazione rilevante, infatti, è quella della partecipazione qualificata. La definizione è del tutto in linea con le previsioni contenute nell’articolo 67 Tuir.

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