Limite del quinto di stipendio o pensione anche per sequestro e confisca
di Angelo GinexLe Sezioni Unite penali, con sentenza n. 26252 depositata ieri 7 luglio, hanno risolto un contrasto interpretativo concernente l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c. in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni.
La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un’istanza di restituzione della somma di denaro pari ad euro 35.983,64, che era stata oggetto di sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.lgs. 74/2000, in danno di due co-amministratori di una S.r.l., i quali, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avevano utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, gli istanti lamentavano che, in sede di esecuzione del sequestro, erano state vincolate le giacenze sui conti correnti loro intestati, sui quali venivano accreditati gli emolumenti per l’attività di amministratori della S.r.l., le retribuzioni per l’attività di agenti di un’agenzia di assicurazioni esercitata nella forma di S.r.l. in qualità di soci unitamente a terzi estranei e, infine, gli utili distribuiti da tali società.
Tale richiesta veniva rigettata dal GIP adito poiché questi, pur ritenendo applicabile nel procedimento penale i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c., ne aveva escluso l’operatività nella fattispecie in esame per una pluralità di ragioni. Il relativo appello cautelare successivamente interposto, veniva anch’esso rigettato richiamando l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’operatività dei predetti limiti sanciti dall’articolo 545 c.p.c.
Pertanto i due co-amministratori proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 545 c.p.c. In particolare, i ricorrenti lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato laddove, in contrasto con altre pronunce della Suprema Corte, aveva affermato l’inapplicabilità tout court dell’articolo 545 c.p.c. al sequestro preventivo. Piuttosto si rilevava che la norma citata è diretta a garantire i diritti inalienabili della persona e il cd. “minimo vitale” quale regola generale dell’ordinamento processuale. Infine si rilevava di dover tener conto della mancanza di cespiti diversi da quelli derivanti dall’attività svolta nell’azienda e già oggetto di sequestro.
Orbene, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, ravvisato un contrasto ermeneutico circa l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c., in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali, ha rimesso la decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite.
Innanzitutto, i giudici di vertice hanno operato un’approfondita esegesi dell’articolo 545 c.p.c., soffermandosi principalmente sui commi 3, 4 e 5, laddove è previsto un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego. Essi hanno precisato che, ove il credito azionato riguardi “tributi dovuti allo Stato” o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. Richiamando il comma 7, invece, in riferimento agli emolumenti pensionistici si è rilevato che la norma prevede un regime di impignorabilità misto.
In entrambi i casi, comunque, la ratio è quella di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore o pensionato, garantendogli un minimo vitale e, quindi, un’esistenza libera e dignitosa.
Ciò detto, le Sezioni Unite hanno rilevato che in materia si rinvengono segnatamente due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo, indubbiamente prevalente, al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici e assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti nell’area dei diritti inalienabili della persona, costituzionalmente tutelati, senza che neppure possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti (cfr., Cass. n. 8822/2020; Cass. n. 14606/2019; Cass. n. 15795/2015).
Invece, un diverso orientamento, cui il provvedimento impugnato ha aderito, sostiene che i limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c. non opererebbero in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni (cfr., Cass. n. 16055/2019; Cass. n. 42553/2017; Cass. n. 44912/2016).
Le Sezioni Unite hanno privilegiato il primo orientamento, attribuendo significativa rilevanza all’individuazione del disposto dell’articolo 545 c.p.c. come espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte messa in evidenza dalla stessa Corte costituzionale.
Si è poi rammentata l’esigenza di un corretto bilanciamento tra la finalità di pubblico interesse diretta alla riscossione dei tributi e l’interesse del privato connesso ai citati valori costituzionali del “minimo vitale”, considerato la “chiave di volta” della questione controversa, il quale ha trovato legittimazione sia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia nelle fonti sovranazionali.
Sulla base di tali ragioni, quindi, anche se sinteticamente richiamate, i giudici di vertice hanno affermato il seguente principio di diritto: «I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’articolo 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato».