23 Giugno 2015

Limiti (forse ingiustificati) all’utilizzo dei crediti INPS

di Giovanni ValcarenghiPaolo Noventa
Scarica in PDF

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente limitazione alle possibilità di compensazione ed utilizzo dei crediti vantati dai contribuenti; non fa eccezione il comparto dei contributi previdenziali che, da qualche tempo, impone una sorta di limite temporale al libero utilizzo in compensazione dei crediti vantati ed emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi (quadro RR).

Le prime avvisaglie si sono delineate con la circolare 88 del 07-06-2013 (assenti nella precedente circolare 90 del 27-06-2012), e sono state poi confermate dalle circolari 74 del 06-06-2014 e 120 del 12-06-2015.

L’input deriverebbe alla necessità di “unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto; così, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014”.

Se ricostruiamo la situazione delle istruzioni di Unico, si può rammentare che nel modello dei redditi 2013 si poteva evincere che:

  • a colonna 31, si doveva riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2013;
  • mediante richiamano alla circolare INPS n. 88 del 7 giugno 2013, tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovevano essere oggetto di domanda di rimborso oppure di autoconguaglio.

Nel modello dichiarativo (quadro RR di Unico 2015) si possono verificare le istruzioni della casella 31, nella quale viene richiesto di riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2014; si fa inoltre presente che, tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2013, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). 

Le indicazioni non sono del tutto chiare ma, in apparenza, sembra che si sia fatto strada il seguente principio:

  • le eccedenze di contributi di un anno possono essere liberamente compensate (anche con altri tributi) solo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo successivo;
  • eventuali residui crediti potranno solo essere chiesti a rimborso oppure utilizzati in compensazione “interna” con altri contributi INPS senza transitare sul modello F24.

Applicando il principio alla situazione che si prospetta nel modello Unico che ci si accinge a compilare, il credito che va sottoposto a “sindacato” è dunque quello relativo alle eccedenze del 2013.

Tali somme potranno pertanto essere:

  • liberamente compensate su modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) entro il prossimo 30 settembre 2015 o, in caso di anticipata presentazione del modello, sino a tale momento; tale riflessione appare più cautelativa che tecnica, ma consente di inserire in modo preciso gli utilizzi in compensazione in modo corretto nel modello;
  • richieste a rimborso mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
  • utilizzate in autoconguaglio (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le apposite procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Come è stato osservato, dunque, la caratteristica che differenzia i crediti INPS rispetto ai crediti tributari è il fatto che le eccedenze non vengono rivitalizzate nel momento in cui transitano nel modello Unico, bensì rimangono saldamente ancorate alla annualità di formazione.

Tale limitazione avrà pure delle motivazioni concrete, ma non sembra che se ne possa trovare traccia nella norma sulle compensazioni né che la medesima risponda ad una ratio ben individuata.

Si tratta, semplicemente, di una comodità interna dell’Istituto che, ad onor del vero, contrasta in modo evidente con la esigenza di portafogli del contribuente.

Appare infatti difficile comprendere il motivo per cui un credito (che ovviamente sia valido e spettante) non possa poter essere utilizzato in piena compensazione per pagare altri tributi, nei limiti ed alle condizioni previste per legge.

Visti i recenti sviluppi in merito alle erogazioni della pubblica Amministrazione, nemmeno si può dire che si abbia la certezza di una pronta restituzione del dovuto; peraltro, se tutto funzionasse a dovere, al momento della restituzione si dovrebbero erogare anche degli interessi, che graverebbero inutilmente sulle casse dell’INPS. Diversamente, consentendo la compensazione nessun aggravio si determinerebbe sulle finanze dell’Istituto.

Ed allora, quale potrebbe essere la motivazione di tale scelta?

In apparenza esiste una sola possibile giustificazione: il blocco all’utilizzo dei crediti determina un beneficio per le finanze dell’INPS, che si trovano a gestire per un certo lasso temporale delle somme di denaro che appartengono a soggetti terzi.

Peraltro, la gestione delle (inutili) pratiche di rimborso o di autoconguaglio richiederà anche l’impiego di risorse umane, che potrebbero ben essere indirizzate ad altre funzioni più proficue per la collettività.

Che dire, allora, in chiusura?

Poco di edificante, se non il fatto che la limitazione all’utilizzo dei crediti appare l’ennesima invenzione inutile di una Amministrazione alla perenne ricerca di fondi, talvolta a discapito del contribuente.

Per evitare la limitazione (che si ritiene indebita) non resta che anticipare i possibili utilizzi in compensazione dei crediti INPS pregressi prima della data del prossimo 30 settembre, in modo da poter beneficiare in modo pieno dell’utilizzo delle somme pendenti.