L’impianto fotovoltaico “domestico” è attività d’impresa
di Leonardo Pietrobon
Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’attività economica se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. È quanto stabilisce la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue Causa C-219/12 del 20/6/2013, la quale afferma che “la nozione di introiti dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti”.
La citata sentenza trae origine da una richiesta di rimborso Iva esercitata da un cittadino austriaco per l’imposta assolta al momento dell’acquisto di un impianto fotovoltaico installato sul tetto della propria abitazione e oggetto di diniego da parte della Amministrazione finanziaria, per la quale lo sfruttamento del citato impianto non era configurabile come esercizio di un’attività economica.
Le conclusioni a cui è giunta la Corte sono basate sull’interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della sesta direttiva 77/388/CEE, con le quali vengono stabiliti i presupposti utili a qualificare un soggetto passivo d’imposta ai fini iva.
In particolare i Giudici nel ricordare il concetto di soggetto passivo di cui al citato art. 4, paragrafo 1 della Sesta direttiva e la costante giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia in merito – secondo cui le nozioni di soggetto passivo assieme a quella di attività economica hanno un’ampia sfera di applicazione – stabilisce che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico deve rientrare nel concetto di attività economica, se tale attività è esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Di conseguenza, la circostanza che la produzione di energia elettrica sia fonte di introiti economici qualifica la stessa come un’attività commerciale, non avendo alcuna rilevanza il fatto che l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sia sempre inferiore all’energia elettrica consumata dal contribuente per le proprie esigenze domestiche.
Con riferimento poi al concetto di “stabilità”, la Corte ricorda che nel caso di specie il contratto di accesso alla rete, essendo a tempo indeterminato, attribuisce la qualifica di stabilità all’attività di tipo commerciale, costituente nella produzione e vendita di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
In conclusione, a parere della Corte di Giustizia Ue “lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di <<attività economiche>> ai sensi dell’art. 4 della Sesta direttiva.
L’interpretazione fornita dai giudici comunitari non trova identico riscontro nella prassi nazionale, la quale, in modo più “elastico” e pratico, ha sin qui correlato l’eventuale qualificazione di esercizio di attività commerciale alla verifica delle caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico.
A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46/E/2007 – illustrando il variegato trattamento tributario da applicare alle componenti economiche derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili – ha stabilito che la qualifica di esercizio di un’attività commerciale è strettamente connessa alla potenza nominale dell’impianto (kw) e alla collocazione dei moduli fotovoltaici. In modo del tutto sommario e con esclusivo riferimento alle persone fisiche, la grande distinzione operata dall’Agenzia riguarda la tipologia di impianto fotovoltaico, di cui il contribuente risulta essere responsabile. In particolare, nel citato documento di prassi – la cui impostazione è stata confermata anche con la Risoluzione n. 954-174106/2012 del 6/12/2012 – viene stabilito che:
– nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw è necessario fare riferimento alla destinazione dell’impianto medesimo. Nel caso in cui l’impianto sia a servizio dell’abitazione – ad esempio sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza, come nel caso oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue – e risulti installato per soddisfare principalmente i fabbisogni personali del contribuente, lo stesso – a parere dell’Agenzia – non svolge alcuna attività commerciale abituale. Nel caso in cui, invece, l’impianto di potenza non superiore a 20 kw non sia a servizio dell’abitazione – in quanto collocato ad esempio su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa – il contribuente svolge attività d’impresa commerciale e i corrispettivi derivanti dalla vendita dell’energia sono da assoggettare ad imposta;
– nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale eccedente i 20 kw, la vendita di energia eccedente i propri fabbisogni è da qualificare come attività di tipo commerciale.