L’imposizione diretta dell’incaricato alle vendite
di Laura MazzolaIl soggetto incaricato alle vendite a domicilio, quale venditore porta a porta, che opera con contratto di lavoro autonomo, non deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi.
Infatti, le provvigioni fatturate e percepite sono assoggettata ad una ritenuta di imposta definitiva alla fonte.
A tale riguardo l’articolo 25-bis, comma 6, prima parte, D.P.R. 600/1973, afferma quanto segue: “Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.
Pertanto, tale ritenuta del 23 per cento (pari all’aliquota commisurata al primo scaglione Irpef), versata direttamente dall’azienda committente, in qualità di sostituto di imposta, è calcolata sull’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
In particolare, ipotizziamo che un incaricato alle vendite, nel mese di giugno, abbia percepito un totale provvigioni pari a 2.000,00 euro. La ritenuta a titolo di imposta è pari a 358,80 euro, quale risultato della seguente operazione: 2.000,00 x 78% x 23%.
Occorre inoltre evidenziare che tali provvigioni non si cumulano con altri redditi percepiti e sono escluse dalla dichiarazione dei redditi indipendentemente dall’ammontare totale.
Di conseguenza, tutti i soggetti che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio familiare, quale coniuge, genitore o altri familiari conviventi.
Diversamente, nell’ipotesi di percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva, l’incaricato alle vendite deve presentare unicamente il modello Redditi.
Di seguito un prospetto che indica, in base alla situazione reddituale, la dichiarazione dei redditi da dover presentare.
MODELLI DI DICHIARAZIONE UTILIZZABILI |
Situazione reddituale | Mod. 730 | Mod. Redditi |
Percepimento di sole provvigioni | NO | NO |
Percepimento di ulteriori redditi – Senza partita Iva |
SÌ | NO |
Percepimento di ulteriori redditi – Con partita Iva | NO | SÌ |
Dal canto suo la ditta mandante, che opera in qualità di sostituto d’imposta, è chiamata ad operare la ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui è effettuato il pagamento delle provvigioni al soggetto incaricato alle vendite, indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell’attività.
La ritenuta a titolo di imposta collegata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni dovute, tramite la presentazione del modello F24 indicando, all’interno della sezione Erario, il codice tributo 1040.
I compensi annuali corrisposti all’incaricato alle vendite a domicilio e le relative ritenute devono essere, inoltre, riepilogati all’interno della Certificazione unica.