8 Maggio 2023

L’imposta di bollo per i registri contabili, tra versamento e regolarizzazione degli errori

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.

L’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

  1. risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
  2. siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal D.L. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti

Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 D.P.R. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972:

  • con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
  • mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014:

  • con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 D.P.R. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo D.P.R. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 D.Lgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)

**  calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)