L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni
di Clara PolletSimone DimitriEntro lunedì 31 maggio 2021 occorre effettuare il versamento dell’imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura elettronica del primo trimestre 2021, in cui la Natura dell’operazione (senza Iva, ad esempio N3.5) lo richieda e l’importo (senza Iva) superi 77,47 euro.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre,
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.
È possibile che alcune fatture datate 31 marzo 2021 non siano state “calcolate” nel primo trimestre ma confluiscano nel secondo, perché la data di consegna è ad esempio 1° aprile.
Anche se inserire queste fatture nel primo trimestre – e quindi anticipare l’imposta di bollo rispetto ai conteggi presenti sul portale “Fatture e corrispettivi” – non configura una violazione, l’Agenzia delle entrate invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dalla stessa Agenzia; diversamente, eventuali discordanze dovrebbero poi successivamente essere chiarite prendendo contatto con l’Amministrazione.
Si precisa che se l’importo del versamento non supera 250 euro è possibile, ma non obbligatorio, rimandare il versamento alla scadenza del trimestre successivo cioè al 30 settembre 2021.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 è il “2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014” come da risoluzione 42/E/2019.
In sede di compilazione del modello “F24”, il codice è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno 2021.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate (articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019) trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo,
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. In caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo (consulenza giuridica 14/E/2020) è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (la misura su cui applicare le riduzioni disposte va individuata secondo le stesse regole appena richiamate dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997):
- a) 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
- b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore;
b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore.
I codici tributo utilizzabili sono:
- 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.
La regola per la quale la sanzione per ravvedimento operoso è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, non si applica, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.