Sono tenuti al versamento dell’imposta i soggetti che, in base ai pubblici registri, sono proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile.
Per espressa previsione normativa (articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011) non rientrano nel perimetro di applicazione dell’imposta le seguenti tipologie di aeromobili:
- di Stato e quelli a essi equiparati
- di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo
- di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate o delle scuole di addestramento e dei centri di addestramento per le abilitazioni
- di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
- immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita
- destinati esclusivamente all’elisoccorso o all’aviosoccorso
- storici, per tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni
- di costruzione amatoriale
- gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
In base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 14-bis, D.L. 201/2011, l’imposta si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, la cui permanenza in Italia si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi. In tal caso, l’imposta è dovuta a partire dal mese in cui viene superato il predetto limite. Oltrepassato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è pari a un dodicesimo degli importi previsti per ciascun mese fino a quello di partenza. Il tributo deve essere corrisposto prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti gli aeromobili di Stati esteri, inclusi quelli militari, oltre a quelli indicati nel ricordato articolo 16, comma 14, D.L. 201/2011.
La misura dell’imposta dovuta deve essere determinata in base alle aliquote progressive per chilogrammo di peso dell’aeromobile (articolo 16, comma 11, D.L. 201/2011). In particolare, l’imposta è fissata nelle seguenti misure annuali:
– aeroplani con peso massimo al decollo:
- fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg
- fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg
- fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg
- fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg
- fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg
- fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg
- oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg.
Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, quindi, è necessario moltiplicare le aliquote progressive per i kg di peso corrispondente.
Per gli elicotteri, invece, l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%; mentre per alianti, motoalianti e aerostati essa è stabilita in misura fissa (450 euro).
Con il provvedimento del 03.02.2012 del direttore dell’Agenzia delle entrate è stato stabilito che l’imposta deve essere versata mediante il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”. Il codice tributo da esporre sul modello è il “3368”, istituito dalla risoluzione AdE 11/E/2012. L ’importo dovuto deve essere versato in un’unica soluzione.
L’imposta deve essere corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi stabiliti dal comma 11 per ciascun mese di validità (articolo 16, comma 12, D.L. 201/2011).
Il versamento dell’imposta costituisce requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato (circolare AdE 6/E/2012).
Per l’applicazione dell’imposta devono, pertanto, ricorrere congiuntamente i requisiti della immatricolazione dell’aeromobile nel registro aereonautico nazionale e della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità (circolare AdE 6/E/2012).
Coloro che sono impossibilitati a effettuare il pagamento con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” devono eseguire il versamento mediante bonifico in “Euro” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1223, indicando: a) codice BIC : BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento; c) IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300 (provvedimento del 3 febbraio 2012 del direttore dell’Agenzia delle entrate).
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto troverà applicazione la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Tuttavia, nel caso di tardivo versamento, è possibile beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. In tal caso, i codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzione e interessi sono, rispettivamente, “8935” e “1930” (anch’essi istituiti con la risoluzione AdE 11/E/2012).
24 Aprile 2019 a 19:27
salve,
sono esenti gli aereomobili con età di 25 /30 anni ?
saluti
Nicola