22 Febbraio 2014

L’imposta “minima” di registro: i chiarimenti dell’Agenzia

di Leonardo Pietrobon
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Una delle modifiche apportate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modifiche, riguarda l’introduzione, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti o costituzione di diritti reali immobiliari sui quali si applica l’imposizione proporzionale, di un’imposta minima di registro nella misura di € 1.000. Di conseguenza, possiamo affermare che la “regola” dell’imposta minima, oggetto del presente commento, non riguarda i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta fissa, ma eseclusivamente quelli assoggettati alle aliquote proporzionali.

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