26 Febbraio 2018

L’imposta di registro esula da fattori extratestuali

di EVOLUTION
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La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 87 L. 205/2017) modificando gli articoli 20 e 53-bis D.P.R. 131/1986 al fine di limitare la riqualificazione degli atti presentati per la registrazione ha disposto che l’imposta di registro dovrà essere determinata solo “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte indirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche dell’imposta di registro.

L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 131/1986 (cosiddetto TUR – Testo Unico dell’imposta di registro), fonda la sua ragion d’essere sulla necessità di unire le esigenze del cittadino/contribuente – il quale vuole conservare traccia di particolari atti, dando loro certezza giuridica –  e lo Stato che, offrendo un servizio di “conservazione”, ottiene una “remunerazione”, quindi una maggiore entrata fiscale.

In linea generale, l’imposta in commento, deve essere versata dai soggetti che vogliono dare certezza ed efficacia ad un atto/contratto, scritto o verbale, nei confronti non solo delle controparti del rapporto giuridico ma anche, e soprattutto, dei terzi come ad esempio:

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