L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
di Federica FurlaniSui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nell’attuale misura del 17%.
Il versamento è a carico del sostituto e deve essere eseguito, con riferimento al 2016, in acconto, entro il prossimo 16 dicembre, e a saldo entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
L’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell’Inps.
In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto essi risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
Come sappiamo, l’articolo 2120 cod. civ. prevede che il fondo TFR ogni anni anno sia incrementato di una quota capitale e di una finanziaria.
Quest’ultima va calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tale “rivalutazione” si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso sulla quota di rivalutazione maturata nel 2016 fino alla data di cessazione del rapporto, il datore avrà già trattenuto l’imposta sostitutiva calcolata applicando al relativo TFR al 31 dicembre 2015 l’indice ISTAT del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente.
Sull’importo di rivalutazione del TFR di fine anno va applicata l’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’17% da versare, come detto, in due momenti: prima in acconto (16 dicembre) e poi a saldo (16 febbraio).
L’acconto di dicembre che ci apprestiamo a versare si può calcolare utilizzando due metodi:
- storico, determinato applicando la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno;
- previsionale, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (l’imponibile da utilizzare per il 2016 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2015 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile determinare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015 possono determinare l’acconto con il metodo previsionale o versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per il 2016 in sede di saldo al 16 febbraio 2017, mentre quelli che l’hanno iniziata nel 2016 non effettuano alcun versamento in mancanza di una rivalutazione del TFR.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando il codice tributo “1712” e anno di riferimento “2016”.
La scrittura contabile di rilevazione dell’acconto è la seguente:
SP C.II.5bis | Erario c/imposta sostitutiva TFR | a | SP C.IV.1 | Banca c/c |
Si evidenzia infine che, in caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato.
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1 Dicembre 2016 a 10:18
si potrebbe usare in compensazione ( e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare) il credito per l’ ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO. Il codice tributo 1250 infatti è utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare. Riferimento Normativo: Circolare 77/E del 13/03/1997. Ovviamente bisogna averlo in contabilità anche per i semplificati e in bilancio e deve essere stato rivalutato ogni anno. Il credito era nato negli anni 1997 e 1998, quale contropartita dell’anticipo d’imposta sul Tfr, disciplinato dalla L. n. 662/1996. Questo credito abbatte però solo ritenute su TFR e dal 2001 anche l’imposta sostitutiva (comma 4-bis nell’art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).