L’impugnabilità dell’estratto di ruolo al vaglio delle Sezioni Unite
di Luigi Ferrajoli
Con l’ordinanza n. 16055 del 11/7/2014 la V Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio delle Sezioni Unite la questione dell’autonoma impugnabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’estratto di ruolo tributario che sia pervenuto a conoscenza del contribuente tramite altri mezzi informali, in difetto o in attesa della notifica della cartella di pagamento.
La Suprema Corte, non concordando con la relazione presentata dal Consigliere assegnatario secondo il quale il ricorso doveva essere rigettato per manifesta infondatezza con decisione in camera di consiglio, ha ritenuto, a seguito di pubblica udienza, di rimettere gli atti al primo Presidente avendo riscontrato l’esistenza di numerose pronunce contrastanti delle sezioni semplici che necessitano di essere ricondotte ad unità anche ai fini del decidere sul caso sottoposto al suo vaglio.
Nel caso di specie una società era venuta a conoscenza della esistenza di una cartella esattoriale emessa a suo carico e mai notificata, per mezzo dell’estratto di ruolo ottenuto in copia dal Concessionario della riscossione; aveva quindi proceduto all’impugnazione del detto estratto.
Entrambi i giudici di merito avevano rigettato le doglianze della ricorrente; secondo la CTR in tal modo la ricorrente intendeva portare all’esame dei giudici un atto non opposto tempestivamente e che neppure l’estratto di ruolo poteva essere impugnato in quanto privo del requisito della “coattività della prestazione tributaria ivi espressa”.
La Cassazione analizzando la giurisprudenza in tema di autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, ha rilevato l’esistenza di due principali orientamenti.
Una prima corrente giurisprudenziale è orientata nel senso della non ammissibilità del ricorso contro il ruolo (Corte di Cassazione, sentenze nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004). Alla base di tali approdi interpretativi vi sarebbe la ritenuta natura di “atto interno” all’Amministrazione del ruolo, impugnabile solo per vizi propri e nei casi in cui sia notificato autonomamente rispetto alla cartella, assumendo per conseguenza natura impositiva.
In difetto della notifica di un atto nel quale il ruolo sia trasfuso, dalle pronunce citate emergerebbe la carenza di un interesse concreto ad attuale ex articolo 100 Cod.Proc.Civ. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza. D’altronde la facoltà di impugnazione della cartella esattoriale varrebbe ad escludere la negativa incidenza dell’omessa diretta notifica del ruolo sul diritto di difesa del contribuente.
Un secondo orientamento perviene ad affermare con chiarezza la ritenuta autonoma impugnabilità del ruolo attraverso il suo “estratto”, sulla premessa che proprio il D.Lgs. n. 546/1992, all’articolo 19, prevede l’impugnabilità sia della cartella che del ruolo (Corte di Cassazione, sentenze nn. 724/2010, 27385/2008). L’estratto di ruolo sarebbe quindi autonomamente impugnabile in quanto altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.
A sostegno dall’ammissibilità dell’autonoma impugnabilità dell’estratto vi sarebbe la considerazione che qualsiasi atto porti a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva farebbe sorgere immediatamente in capo al destinatario l’interesse ex articolo 100 Cod.Proc.Civ. a chiarire, con una decisione idonea ad acquisire effetto non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale.
Secondo il Giudice rimettente le pronunce che sostengono ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo (nei casi di omessa o non ancora effettuata notifica della cartella di pagamento) si porrebbero in continuità logica con l’orientamento che ritiene non tassativo l’elenco degli atti impugnabili ricavabile dal combinato disposto di cui agli articoli 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi, piuttosto, ancorare l’impugnabilità alla natura di atto sostanzialmente impositivo e prodromico alla riscossione coattiva.
La Suprema Corte ha effettuato, inoltre, considerazioni di natura più pratica rilevando che l’interesse concreto all’impugnazione dell’estratto di ruolo, nelle ipotesi di legittima ignoranza della esistenza di una pretesa tributaria, sussiste in tutti quei casi in cui può verificarsi diretta ed immediata efficacia lesiva del diritto del singolo in ragione della semplice iscrizione a ruolo di una debito tributario. Si pensi a tutti quei casi in cui la mera iscrizione possa determinare la revoca o il diniego di un beneficio fiscale, al rifiuto di adempimento di un credito vantato nei confronti della P.A. o ancora al diniego di concessione di un mutuo per effetto della notizia dell’esistenza di carichi iscritti a ruolo.
Sia la necessità di certezza del diritto che interessi di natura più concreta richiedono pertanto una pronuncia delle Sezioni Unite che risolvano le divergenze esistenti.