15 Giugno 2022

L’impugnazione degli atti impositivi atipici

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie rientrano anche le fatture emesse per la riscossione della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11481/2022, confermativa dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad ampliare il novero degli atti impositivi autonomamente impugnabili, attraverso un’interpretazione funzionalistica del dato normativo.

Secondo la Corte, l’inclusione della fattura fra gli atti di cui all’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 si giustifica in base al principio – ormai ampiamente affermato e condiviso in tema di contenzioso tributario (ex multis, cfr. Cassazione n. 12194/2008 e SS.UU. n. 16293/2007) – secondo il quale sono considerati autonomamente impugnabilitutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto”.

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