L’impugnazione del diniego alla restituzione di tributi
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso presentata dal contribuente, può essere impugnato dinanzi al giudice tributario, se ha ad oggetto una somma avente natura fiscale.
Al riguardo, si noti che, in caso di riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria prima che il contribuente impugni il diniego dinanzi al giudice tributario, la lite dovrebbe rientrare nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto l’azione assume i caratteri di un comune indebito oggettivo ex articolo 2033 cod. civ..
Al contrario, se il riconoscimento del debito interviene successivamente all’impugnazione del diniego dinanzi al giudice tributario, il giudizio instaurato non dovrebbe estinguersi sino all’erogazione delle somme da rimborsare, né potrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione, atteso che quest’ultima si determina al momento della proposizione della domanda.
L’impugnazione del diniego deve essere proposta:
- entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se il diniego è espresso;
- dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma entro il termine di prescrizione decennale, se il diniego è tacito.
In linea generale, nel processo tributario l’onere della prova grava in capo all’Amministrazione finanziaria, assumendo il contribuente/ricorrente solo il ruolo di attore in senso formale e non sostanziale.
Invece, nelle liti di rimborso l’onere della prova grava in capo al contribuente/ricorrente, che assume quindi il ruolo di attore in senso sostanziale, in quanto l’impugnazione dallo stesso proposta dà luogo ad un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto al rimborso.
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, con la conseguenza che l’obbligo di restituzione non necessita più del passaggio in giudicato della sentenza.
Inoltre, in caso di rimborso spontaneo nelle more del processo, non si verifica più l’acquiescenza come nel sistema previgente, poiché il pagamento, essendo dovuto ex articolo 69 D.Lgs. 546/1992, non comporta cessazione della materia del contendere.
Nel caso particolare di presentazione di più istanze, a seguito di un primo diniego, occorre rilevare che il termine di impugnazione deve essere computato sempre con riferimento al primo diniego, con la conseguenza che:
- se il primo è un diniego espresso, decorsi 60 giorni dalla notificazione dello stesso senza che il contribuente abbia proposto impugnazione, esso diventa inoppugnabile e il rapporto d’imposta si cristallizza;
- se il primo è un diniego tacito, non opera il suddetto termine di decadenza e, quindi, il contribuente potrà proporre ricorso, purché entro il termine di prescrizione decennale.
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