14 Aprile 2018

L’inadempimento parziale del contratto ad esecuzione istantanea

di Alessandro Biasioli
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Preliminarmente risulta utile precisare la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica (cd. contratti di durata). Nei contratti ad esecuzione istantanea gli effetti del negozio si esauriscono in un solo momento; nei contratti di durata, invece, gli effetti si protraggono nel tempo, dovendo le parti rinnovare la prestazione ininterrottamente (nei contratti ad esecuzione continuata), o ad intervalli (nei contratti ad esecuzione periodica).

Un aspetto sostanziale, che interessa queste due forme contrattuali e che viene in questa sede esaminato, è quello relativo alla risoluzione per inadempimento (articoli 1453 e ss. cod. civ.), con particolare attenzione all’inadempimento parziale.

La risoluzione per inadempimento parziale del contratto viene esplicitamente prevista, nel nostro ordinamento, dall’articolo 1458 cod. civ. secondo il quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

È di fondamentale importanza, però, precisare come tale disposto normativo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16556/2013, debba ritenersi applicabile non solo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ma anche alle ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea.

Il preciso quesito che ha originato la suddetta pronuncia, e che qui si riporta per completezza espositiva e di ragionamento, era il seguente: “Dica l’Ecc.ma Corte se sia possibile applicare l’art. 1458, comma 1, ad un contratto ad esecuzione istantanea e, comunque, fuori dall’ipotesi di contratti ad esecuzione periodica o continuata procedendo ad una scomposizione materiale dell’oggetto del contratto senza considerare l’unitarietà della prestazione ivi dedotta, né la comune intenzione dei contraenti ai sensi dell’art. 1362 c.c..”.

A fronte di questo motivo di diritto la Suprema Corte ha statuito che la risoluzione parziale del contratto deve ritenersi ammissibile anche nell’ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea quando l’oggetto sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile o divisibile, ma da più cose aventi una distinta individualità, quando cioè ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione.

In merito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza, con particolare riferimento all’utilizzo del termine “divisibile”, si deve porre necessariamente attenzione alla differenza tra oggetto del contratto e prestazione.

Si evidenzia, a tal proposito, come anche il contratto ad esecuzione istantanea, avente un oggetto formato da più elementi ciascuno con propria individualità e autonomia, nella sua naturale fase di esecuzione, possa comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata o periodica potendo, parte della prestazione, essere differita nel tempo.

Alla luce di ciò è chiaro come la divisibilità, su cui si fonda il ragionamento che sta alla base del principio qui in esame, di conseguenza, deve riferirsi all’oggetto del contratto, e non anche alla prestazione, non solo perché verso di questo è orientato l’interesse del soggetto contraente, ma anche perché la prestazione di per sé risponde al carattere dell’unicità, e solo in forma traslata dalla divisibilità dell’oggetto è possibile identificare delle prestazioni divisibili.

Infine, giova porre l’attenzione su come l’applicazione analogica – tra contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione istantanea – della norma in esame in relazione all’inadempimento parziale, non possa essere, invece, estesa anche all’effetto retroattivo della risoluzione medesima.

Mentre, infatti, la risoluzione, anche parziale, del contratto non ha effetto retroattivo per quanto concerne i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in quelli a prestazioni corrispettive e ad esecuzione istantanea comporta, invece, l’obbligo di ripristinare la situazione giuridica antecedente al contratto (efficacia retroattiva). Di conseguenza, le parti sono obbligate a restituire le prestazioni ricevute e sono liberate da ogni impegno contrattuale. Ovviamente resta a carico del debitore inadempiente l’obbligo di risarcire il danno.

 

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