L’inattività non preclude la detrazione dell’Iva
di EVOLUTIONL’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 individua il termine iniziale e il termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che esso:
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
- e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
L’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017, modificando il comma 1 dell’articolo 19 del decreto Iva, ha ridotto il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.
Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.
La novità ha effetto a decorre dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017. La previsione di una disposizione transitoria, introdotta in sede di conversione del decreto, fa salva la detraibilità dell’Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato effetto retroattivo della modifica.
L’articolo 2 del D.L. 50/2017 è intervenuto altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018 che ha chiarito che:
- il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:
- effettuazione dell’operazione:
- cessioni di beni → consegna/spedizione;
- prestazioni di servizi → pagamento;
- ricevimento della fattura d’acquisto;
- il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30.4.2019.
Ciò detto, sul tema, la Corte di Giustizia, con la sentenza C-69/17 del 12 settembre 2018, ha ribadito un importante principio secondo cui la detrazione dell’Iva non è preclusa dallo status di inattività del soggetto Iva acquirente.
Nell’occasione i giudici comunitari hanno stabilito che gli articoli 213, 214 e 273 della Direttiva 2006/112 impediscono “a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione Iva è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’Iva relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni Iva effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo”.
I requisiti sostanziali per poter operare la detrazione dell’Iva sugli acquisiti sono soddisfatti allorquando:
- l’Iva sia stata assolta dal soggetto Iva acquirente;
- i beni e i servizi oggetto dell’acquisto siano destinati allo svolgimento di operazioni soggette ad Iva;
- i beni e i servizi medesimi siano stati ceduti da un altro soggetto Iva.
Invece, l’identificazione ai fini dell’Iva, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo e, in quanto tali, non possono mettere in discussione il diritto a detrazione dell’Iva.
Pertanto, non si può impedire a un soggetto passivo dell’Iva di esercitare il proprio diritto a detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini dell’Iva prima di utilizzare i beni acquistati nell’ambito della sua attività imponibile.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |