9 Aprile 2025

L’incasso giuridico: un istituto mai esistito

di Luciano Sorgato
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella risposta a interpello n. 59/E/2025, l’Amministrazione finanziaria, ritenendo di connettere ai soli crediti in regime d’impresa un valore fiscalmente riconosciuto se raccordato ad una base imponibile tassata, come già indicato nella precedente risoluzione n. 124/E/2017, per i crediti privati partecipi di un compendio patrimoniale personale, allo scopo di perseguire una più lineare perequazione fiscale ed evitare ammanchi d’imposta, è tornata a riesumare l’istituto dell’incasso giuridico.

Così testualmente l’Agenzia delle Entrate: “Al riguardo, la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 ha chiarito che … con l’introduzione del citato comma 4-bis dell’art 88, Tuir, viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti … Nella medesima risoluzione, si è inoltre precisato che dal momento che si è in presenza di crediti dovuti a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. … non potendosi verificare quelle distorsioni dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili solo in presenza di un’attività d’impresa… Scopo della norma in commento è all’evidenza quello di evitare, sul piano fiscale, distorsioni dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale ravvisabili in presenza di un’attività di impresa. Dunque, nel caso in cui la rinuncia dei dividendi sia operata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell’articolo 88, comma 4¬bis, del TUIR. Va ricordato che già la circolare n. 73/E del 27 maggio 1994 aveva chiarito che «la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta … Considerato che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci con verbale del 2021 e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione si ritiene, per le ragioni su esposte, che detti dividendi siano da considerare giuridicamente incassati e, quindi, da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973”.

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