12 Aprile 2021

L’incerta gestione della riserva in sospensione d’imposta da riallineamento

di Massimo Buongiorno
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 110 D.L. 104/2020 ha definito le modalità attraverso le quali può essere effettuato il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici. Il comma 7 richiama la disciplina a suo tempo definita dall’articolo 14, comma 2, L. 342/2000, che prevede che debba essere accantonata una riserva in sospensione di imposta per importo pari ai maggiori valori riallineati al netto dell’imposta sostitutiva.

La riserva assume caratteristiche analoghe a quella di rivalutazione per cui risulta tassata solamente in caso di distribuzione ai soci. In alternativa la riserva può essere affrancata versando una imposta sostitutiva al 10%.

Una significativa differenza tra rivalutazione e riallineamento consiste però nella modalità di formazione della riserva che, nel caso di rivalutazione, si crea automaticamente a fronte dell’incremento di valore dei beni mentre nel riallineamento devono essere vincolate riserve già esistenti, non avendo il riallineamento effetti civilistici ma solo fiscali. E proprio su questo punto si registrano le maggiori incertezze riguardo la gestione della riserva da riallineamento.

Un primo aspetto riguarda le riserve che possono essere utilizzate per apporre il vincolo ed in particolare se possano essere utilizzate riserve indisponibili dal punto di vista civilistico. Autorevole dottrina (Assonime, circolare n. 6/2021) ritiene che la norma abbia rilevanza fiscale e quindi non possano essere vincolate riserve già in sospensione d’imposta (quali ad esempio la riserva per la copertura di flussi finanziari attesi) ma che siano liberamente utilizzabili riserve indisponibili sotto il profilo civilistico. Si ricorda anche che l’articolo 10 D.M. 162/2001, di applicazione della L. 342/2000 prevede che in caso di incapienza delle riserve il vincolo possa essere apposto anche sul capitale sociale.

In questo senso non pare che vi siano limitazioni all’apposizione del vincolo sulla riserva di rivalutazione solo civilistica effettuata in passato.

Sono da ritenere rilevanti anche gli utili e le perdite realizzati nel corso del 2020 per cui gli eventuali utili possono essere utilizzati per l’apposizione del vincolo mentre le perdite, anche se la copertura formale non è ancora avvenuta, contribuiscono a ridurre le riserve vincolabili in sospensione di imposta (Assonime, circolare n. 6/2021).

La deroga prevista dall’articolo 6 D.L. 23/2020 relativa alla sospensione della disciplina di tutela del capitale sociale non pare rilevante a questo fine poiché il legislatore ha inteso sospendere solamente gli interventi previsti per la ricostituzione del capitale sociale e non gli altri effetti derivanti dalle perdite 2020 (quali ad esempio il vincolo alla distribuzione di utili di cui all’articolo 2433 cod. civ.).

Aspetto cruciale che deriva dai precedenti è quello delle conseguenze dell’incapienza di capitale, riserve ed utili 2020 ai fini dall’apposizione vincolo, essendo impossibile procedere ad un riallineamento solo parziale dei disallineamenti di valori al 31 dicembre 2020.

Tale situazione non è affatto impossibile poiché le riserve iscritte in contropartita di plusvalenze solo civilistiche emerse a fronte di un conferimento di ramo d’azienda o di rivalutazione solo civilistica (due tipici casi che generano disallineamenti) possono benissimo essere già state distribuite generando la situazione descritta.

Un radicato convincimento dell’Agenzia delle Entrate, da ultimo richiamato nella circolare 14/E/2017, ritiene impossibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto di bilancio non via capienza per vincolare la riserva.

Per quanto la citata circolare Assonime n. 6/2021 ritenga che tale posizione contrasti con altra posizione che riteneva possibile il ricorso al vincolo sugli utili futuri, rendendo quindi possibile il riallineamento in caso di incapienza di riserve, la posizione appare debole rispetto ad una precisa indicazione normativa che non verrebbe soddisfatta in caso di incapienza nell’esercizio nel quale si effettua il riallineamento.

Per quanto un nuovo intervento di prassi sia altamente auspicabile, è improbabile che, in assenza di cambiamenti normativi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate possa essersi modificata.

In caso di incapienza l’unica soluzione concretamente perseguibile pare essere quella – sicuramente più onerosa -, indicata da più autori in dottrina, di affrancare la riserva versando l’imposta sostitutiva al 10% che dovrebbe far venir meno la necessità di appore il vincolo, anche nel caso di incapienza del patrimonio netto al 31 dicembre 2020.

Per quanto questa soluzione possa sembrare razionale, rimane il contrasto con il testo letterale della norma che in questo caso sì richiederebbe un opportuno approfondimento da parte degli organi competenti.