L’indennità Iscro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps
di Stefano RossettiLa Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 386 a 400, L. 178/2020), nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (d’ora in poi “Iscro”), in favore dei soggetti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
L’Iscro, che può essere definita come una sorta di “cassa integrazione” riservata ai lavoratori autonomi, verrà erogata, previa presentazione di un’apposita domanda, dall’Inps, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir.
Al fine di fruire dell’Iscro, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps devono:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (questo requisito deve essere integrato anche durante la fruizione dell’indennità);
- non essere beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 (questo requisito deve essere integrato anche durante la fruizione dell’indennità);
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La fruizione dell’Iscro è subordinata, oltre che all’integrazione dei requisiti sopra esposti, all’invio di una domanda da presentare in via telematica all’Inps entro il 31 ottobre degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’Inps, una volta acquisita la domanda, comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti istanti per la verifica dei requisiti.
L’indennità Iscro spetta agli aventi diritto in misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e verrà erogata per:
- un massimo di 800 euro mensili;
- un minimo di 250 euro mensili.
Inoltre, occorre tenere presente che:
- seppur la misura è prevista per un arco temporale pari ad un triennio, la prestazione può essere richiesta una sola volta;
- la cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina la decadenza della spettanza del beneficio;
- l’Iscro è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- l’erogazione dell’indennità prevede la partecipazione da parte del beneficiario a corsi di aggiornamento professionale.
In merito a quest’ultimo punto si sottolinea che il comma 440 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 prevede che “con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità di cui ai commi da 386 a 395”.
Da ultimo si sottolinea che la misura in commento viene finanziata mediante l’incremento dell’aliquota contributiva della Gestione Separata dell’Inps in misura pari a:
- 0,26 punti percentuali in relazione all’anno 2021;
- 0,51 punti percentuali in relazione agli anni 2022 e 2023.
Con la circolare 12 del 05.02.2021 l’Inps ha recepito la novità, prevedendo dunque l’incremento dell’aliquota contributiva a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata.