9 Settembre 2022

L’indipendenza del revisore legale

di Emanuel Monzeglio
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La scheda di FISCOPRATICO

Il revisore legale o la società di revisione prima di accettare, o comunque di proseguire, un incarico di revisione contabile deve valutare la sussistenza del requisito di indipendenza definito dall’articolo 10 D.Lgs. 39/2010 (norma di natura imperativa).

L’indipendenza del revisore deve essere mantenuta necessariamente per tutto il periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione.

Il citato articolo stabilisce, infatti, che il revisore o la società di revisione che effettua la revisione contabile, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono in nessun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale.

Ne consegue che il revisore legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non venga influenzata da alcun conflitto di interessi – anche solo potenziale – riguardanti il revisore legale e la società sottoposta a revisione nonché la sua rete, i membri dell’organo di amministrazione, i dirigenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione.

Per poter soddisfare tali requisiti, quindi, non devono sussistere, con la società sottoposta a revisione, relazioni finanziarie, relazioni d’affari, relazioni personali o relazioni di lavoro – dirette o indirette – comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un terzo informato “obiettivo e ragionevole” trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulti compromessa.

In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche in “apparenza”, essendo necessario che il revisore contabile appaia indipendente anche agli occhi dei terzi e non solo rispetto alla società.

In particolare, secondo quanto sopra descritto, sia il legislatore comunitario sia quello italiano allo scopo di affermare la necessità della massima trasparenza ed indipendenza del revisore legale hanno superato la raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 secondo la quale “un revisore legale, una società di revisione, o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali” (Corte di Cassazione, n. 14919/2019).

È doveroso precisare che, secondo quanto espresso dai giudici milanesi nella sentenza n. 14919 del 31.05.2019, nel concetto di “società” – che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette – rientra a pieno titolo anche l’organo societario del collegio sindacale.

Infatti, il collegio sindacale è a tutti gli effetti un organo facente parte della governance societaria il quale concorre alla formazione dell’iter decisionale della medesima società sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo la sua attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’articolo 2403 cod. civ..

Inoltre, i membri del collegio sindacale svolgono un ruolo importante anche nella procedura di approvazione del bilancio, dovendo – ai sensi dell’articolo 2429 cod. civ.riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e, eventualmente, effettuare proposte in ordine al bilancio medesimo ed alla sua approvazione.

Oltre all’oggetto della loro attività, i sindaci svolgono, altresì, un ruolo decisionale nella nomina del revisore legale. Precisamente, l’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010 dispone che l’assemblea conferisce l’incarico al revisore legale su proposta motivata dell’organo di controllo.

Alla luce di quanto osservato, è pacifico ritenere che un rapporto di natura patrimoniale tra il sindaco e il revisore legale (nel caso di una S.p.A. con collegio sindacale e revisore legale) sia potenzialmente fonte di possibili influenze reciproche, tale per cui è necessario escludere a priori ogni possibile forma di “condizionamento ed interessenza”.

Una circostanza particolare che può mietere l’indipendenza del revisore legale è la sussistenza di un rapporto stretto tra il revisore legale, o un membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile, e lo studio professionale incaricato della consulenza fiscale della società sottoposta a revisione.

Proprio in relazione a tale fattispecie, in ultimo, è intervenuto il Tribunale di Milano lo scorso 16 giugno. Nel caso di specie, il presidente del collegio sindacale di una srl – incaricato del controllo contabile – aveva proposto ricorso in virtù del diniego del curatore fallimentare nell’ammettere allo stato passivo il credito da lui vantato per l’attività di revisione.

I giudici milanesi hanno confermato il provvedimento del G.D. – impugnato dal ricorrente – specificando come la sussistenza di un rapporto stretto tra il presidente del collegio sindacale e lo studio professionale incaricato della consulenza fiscale sia idonea a “concretizzare un vulnus alla necessaria indipendenza anche apparente del presidente del collegio sindacale”.

Tale decisione sottolinea, ancora una volta, come i revisori legali e i sindaci incaricati del controllo contabile debbano analizzare attentamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza prima di accettare o proseguire un incarico di revisione.