24 Giugno 2015

L’individuazione della residenza fiscale del trust – parte 1a

di Sergio Pellegrino
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Iniziamo ad introdurre il concetto di residenza fiscale del trust, che impatta in modo evidente su quella che è la tassazione dei redditi dei beni disposti in trust.


 

Nel contributo pubblicato la scorsa settimana nella nostra rubrica abbiamo ragionato sulla determinazione del reddito imponibile in capo ad un trust non commerciale residente: è il caso allora di iniziare a ragionare su quando un trust si considera fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Il tema della residenza del trust dal punto di vista fiscale è naturalmente centrale per comprendere come debba avvenire la tassazione dei redditi prodotti dal trust. L’individuazione della residenza fiscale è infatti questione preliminare rispetto a tutte le altre riguardanti la tassazione del trust ai fini delle imposte dirette che abbiamo già esaminato.

Nel momento in cui il trust si considera residente in Italia è evidente, innanzitutto, come scaturiscano una serie di adempimenti e di obblighi di carattere contabile e fiscale in capo al trustee.

Come per tutti gli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, anche per il trust varrà il principio della tassazione mondiale, ossia dell’imposizione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti.

Se invece il trust non è fiscalmente residente in Italia, la tassazione avverrà nel nostro Paese limitatamente ai redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del Tuir.

L’articolo 23, che è rubricato applicazione dell’imposta ai non residenti, individua appunto quelli che sono i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato dai non residenti.

Per le diverse categorie reddituali bisogna guardare a quello che è il criterio di collegamento del bene o dell’attività al territorio dello Stato.

Ad esempio, un immobile situato in Italia determinerà la necessità da parte del trust non residente di dichiarare nel nostro Paese il corrispondente reddito fondiario.

Sul versante dei redditi di capitale, dovranno essere dichiarati quelli corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni presenti nel nostro territorio. Qui va ricordata l’esclusione, prevista dall’articolo 23, degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

Per quanto concerne i redditi d’impresa, questi devono essere dichiarati in Italia se derivano da attività esercitata nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni: potrebbe essere il caso di un trust commerciale che, pur non essendo residente, svolga in Italia un’attività imprenditoriale attraverso una stabile organizzazione.

Abbiamo poi i redditi diversi, da inquadrare nuovamente sulla base del legame con il territorio dello Stato. Ad esempio l’immobile situato in Italia, se ceduto, genera in capo al trust una plusvalenza imponibile come reddito diverso: questo naturalmente a condizione che l’immobile non sia posseduto da almeno 5 anni, fattispecie che fa venire meno il presupposto impositivo.

Sin qui quelle che sono le regole generali contenute nell’articolo 23, ma quando ragioniamo in termini di tassazione di soggetti non residenti naturalmente dobbiamo tenere conto anche di quanto prevede l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese interessato. Nel caso del trust, però, ci dovremmo porre (e lo faremo in un successivo contributo) una questione preliminare, e cioè stabilire se le regole convenzionali siano applicabili anche ai trust ovvero questi non rientrino nell’ambito soggettivo delle convenzioni.

L’individuazione della residenza fiscale è poi naturalmente fondamentale anche per delimitare il raggio d’azione dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Di fronte ad un trust non residente, infatti, potrà essere esercitata un’attività di controllo o di accertamento soltanto qualora vengano individuati dei validi criteri di collegamento con il territorio italiano in capo al trust stesso.