6 Settembre 2018

Linea “morbida” sui motivi specifici dell’impugnazione nell’appello

di Francesco Rizzi
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Continua la “linea morbida” della Cassazione sull’interpretazione degli articoli 53 D.Lgs. 546/92 (secondo cui la mancanza o l’assoluta incertezza nel ricorso in appello dei “motivi specifici dell’impugnazione” costituisce una causa d’inammissibilità) e 342, comma 1, c.p.c. (in base al quale “… La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. ….”).

Di fatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 18632 del 13.07.2018 Costituisce, invero, orientamento prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide e, di recente, ribadito da Cassazione n. 7369 del 22/03/2017, che “nel processo tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo  53” e, ancora, che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, determinano l’inammissibilità  del ricorso  in  appellonon  sono  ravvisabili  qualora  il  gravame,  benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione  considerato  nel  suo complesso,  comprese  le  premesse  in  fatto,  la  parte  espositiva  e  le conclusioni” (v. Cass. n. 9083 del 07/04/2017; n. 20379 del 24/08/2017)”.

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