L’informativa di Nota integrativa: le erogazioni pubbliche
di Federica FurlaniLa disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e poi riformulata dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), ed il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è stato quello relativo all’anno 2018.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, l’articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017 stabilisce che:
“I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Ai sensi del successivo comma 127, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, è precisato che tale obbligo non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
È importante evidenziare che tale limite va inteso in senso cumulativo e non con riferimento ad ogni singola erogazione (circolare del Ministero del Lavoro 2/2019).
Il documento congiunto Assonime – Cndcec pubblicato a maggio 2019 ha inoltre chiarito che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere:
- dalla forma (sovvenzioni o altro) e
- dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Sono invece esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (ad esempio il credito ricerca e sviluppo).
Inoltre gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
L’obbligo riguarda le somme effettivamente erogate ai beneficiari, e quindi secondo il criterio di cassa,
nell’esercizio finanziario precedente:
- dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999;
- dai soggetti di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013, che includono le società a controllo pubblico non quotate, ovvero:
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società a controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 175/2016, escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lett. p), dello stesso decreto e le loro partecipate salvo che queste siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni non per il tramite della società quotata;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi su tre da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto; il vantaggio economico di natura non monetaria sarà quindi di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.
Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella Nota integrativa dei bilanci 2019, la circolare del Ministero del Lavoro 2/2019 ha precisato che le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Al fine di assolvere l’adempimento, la Nota di XBRL Italia del 23 gennaio 2020 ha indicato che le società potranno utilizzare:
- il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto, oppure
- uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione “Nota integrativa, altre informazioni”).
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro.
Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.