L’informativa supplementare nella Nota Integrativa 2020
di Federica FurlaniRappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio richiede che il contenuto di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario vada corredato da una puntuale informativa con funzione esplicativa ed integrativa.
La nota integrativa, documento che fa parte integrante del fascicolo di bilancio, arricchisce infatti, con dettagli scritti e tabelle esplicative, le informazioni di bilancio, completando i dati contabili e spiegando il perché di determinati comportamenti e risultati.
Il suo contenuto è definito dalle seguenti fonti normative:
- articolo 2427 cod. civ. “Contenuto della nota integrativa”;
- articolo 2427-bis cod. civ. “Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari”;
- altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
- altre disposizioni diverse dal codice civile;
che prescrivono l’informativa da esporre, prevedendo altresì l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Con riferimento all’esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica che ha colpito le nostre imprese, anche se in maniera differenziata, la nota integrativa assume un ruolo ancora più importante: in condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo, fornire un’informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell’organo amministrativo.
Inoltre, a fronte degli interventi e delle deroghe previste dal nostro legislatore per “supportare” il bilancio 2020, la nota integrativa deve fornire un’informativa supplementare nei casi sotto esposti.
- Deroga alla continuità aziendale
Le società che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 38-quater L. 77/2020 (di conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità aziendale, devono fornire le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale nella nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, comma 1, numero 1), cod. civ..
In particolare devono descrivere le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
- Deroga in tema di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante
Fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’Oic 20 e dell’Oic 21, le società che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 20-quater L. 136/2018, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i valori dei titoli iscritti nell’attivo circolante risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole, forniscono informazioni circa:
- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.
- Rivalutazione dei beni d’impresa
Le società che si avvalgono della rivalutazione di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020 (convertito dalla L. 126/2020) con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020, devono annotare nella nota integrativa la rivalutazione effettuata e le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili, oltre all’informativa prevista dai principi contabili di riferimento, che comprende:
- il criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione,
- la legge che l’ha determinata,
- l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti,
- l’effetto sul patrimonio netto.
- Sospensione degli ammortamenti
Le società che si avvalgono della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l’intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020), devono rendere un’informativa nella nota integrativa in merito a:
- le ragioni della deroga (la volontà di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l’effetto negativo causato del Covid-19);
- l’iscrizione e l’importo della corrisponde riserva indisponibile (può trattarsi della destinazione di una quota dell’utile netto d’esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi);
- l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La bozza di documento interpretativo Oic n. 9 richiede inoltre che sia indicato su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti.
- Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale
Le società che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 D.L. 23/2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020), disapplicano, in caso di perdite d’esercizio emerse in tutto l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile (articoli 2446, 2447, 2482- bis e 2482-ter cod. civ.) per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell’approvazione del bilancio 2025, devono indicarle distintamente in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.