6 Agosto 2021

L’ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse

di Guido Martinelli
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle attività diverse per gli enti del terzo settore consente, nell’imminenza della entrata a regime del Registro unico nazionale del terzo settore, di fare valutazioni preventive sulle caratteristiche dell’ente e sulla sua compatibilità con i parametri previsti per i proventi non derivanti da attività di interesse generale.

In via preliminare occorre chiarire che i due criteri di calcolo (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi) possono mutare da un esercizio all’altro.

Nulla osta che per un periodo si faccia riferimento al primo e che in quello successivo si faccia riferimento al secondo.

Il criterio dovrà rimanere il medesimo solo nell’esercizio successivo a quello in cui si è avuto uno sforamento, al fine di verificare la percentuale di recupero al fine di evitare il provvedimento di cancellazione dal Runts.

Va inoltre premesso che i proventi da attività diverse, ai fini fiscali, sono sicuramente da ritenersi di natura commerciale e ove, unitamente a quelli di medesima qualificazione derivanti da attività di interesse generale, fossero prevalenti l’Ets rimarrà tale ma con natura “commerciale” e pertanto nel suo caso, ai fini fiscali, troverà applicazione la disciplina ordinaria dei Tuir.

Nel merito sono comunque due gli aspetti che necessitano di ulteriori riflessioni in vista dell’applicazione del provvedimento.

Il primo legato ai limiti dell’“attività di interesse generale”.

Ad esempio, quando si parla di “organizzazione e gestione di attività culturali” o di “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” ci si riferisce solo ad attività svolta direttamente dall’ente oppure anche a quella di gestione di spazi culturali o sportivi ceduti in utilizzo a terzi dietro corrispettivo?

I proventi derivanti dalla locazione di armadietti negli spogliatoi di un circolo, l’utilizzo di servizi quali ad esempio sauna o solarium, il merchandising, la somministrazione di cibi e bevande, la vendita di biglietti di ingresso a spettacoli sportivi o culturali sono classificate quali attività di interesse generale o diverse per un circolo sportivo o culturale?

Se sui proventi di natura promopubblicitaria la natura diversa appare pacifica, su quelli sopra elencati in via esemplificativa andrebbe approfondita la loro natura stante la non trascurabile incidenza sulle realtà economiche dei circoli.

Questo perché, come ben sappiamo, in questi mondi, generalmente, la contribuzione pubblica è estremamente parziale e i proventi derivanti da corsi, seminari o attività specifica svolti direttamente sono palesemente insufficienti alla copertura dei costi di esercizio di un Ets sportivo o culturale.

Il rischio è che queste valutazioni siano operate, altrimenti, in maniera discrezionale dalle singole sedi territoriali del Runts, con un effetto macchia di leopardo che creerebbe forti disagi e contestazioni.

Ulteriore problema potrebbe nascere ove vi fossero, ad esempio, da parte dell’istituendo registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutazioni ancora diverse.

Sul mondo dello sport andrà chiarito quale ruolo abbiano le attività motorie non ricomprese tra le discipline sportive riconosciute dal Coni.

Saranno da considerarsi attività di interesse generale o diverse?

E se la risposta fosse, come si è letto da qualificata dottrina, che il termine “sportivo-dilettantistico” usato dal legislatore del terzo settore abbia una valenza più ampia di quella indicata dal Coni, quali sarebbero i confini di questa attività di interesse generale?

Per usare un esempio: se il gioco del bridge, per il Coni, è attività sportiva, non lo è il gioco del burraco.

I circoli di burraco, pertanto, sono da classificare al comma 1, lett. i), dell’articolo 5 del codice del terzo settore (“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”) o alla lett. t) (“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”)?

Il tema potrebbe essere di rilievo, ai fini della corretta imputazione dei costi in presenza di più attività di interesse generale.

Secondo tema che necessiterà di chiarimento, al fine di poter correttamente applicare la norma e, di conseguenza, valutare la compatibilità dell’ente con le norme introdotte dal decreto sulle attività diverse, è la determinazione dei costi figurativi dei volontari.

Già abbiamo evidenziato la difficoltà ad individuare chi possano essere considerati tali nell’ambito dello sport e della cultura.

Ma, in questo, caso, si pone il problema dell’onere della prova.

In caso di contestazioni, come si potrà documentare lo svolgimento effettivo delle ore di volontariato indicate?

A quale valore, per attività come quelle della pratica sportiva che non hanno per le prestazioni agonistiche contratti collettivi di lavoro di riferimento? Quale documentazione dovrà a tal fine essere conservata?

Crediamo che una presa di posizione ufficiale su questi temi possa consentire un sereno esame agli enti sulla sussistenza per loro dei requisiti per accedere al terzo settore.