L’innovazione software e il credito d’imposta R&S – I° parte
di Debora ReverberiL’individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. L. di Stabilità 2015), è questione particolarmente delicata per quanto attiene l’innovazione software.
Lo sviluppo di software, infatti, è attività sovente connessa all’innovazione, ma solo a determinate condizioni può includere componenti di R&S chiaramente identificabili.
La R&S può riferirsi in tal caso al software come prodotto finale oppure al software come parte integrante di un progetto innovativo, in termini di innovazione di prodotto o di processo.
In questo primo contributo si affronterà il tema del software come prodotto finale, rinviando ad un contributo successivo la disanima del software come parte integrante di un’innovazione di processo.
I principali atti di indirizzo sul tema sono i seguenti:
- paragrafi 2.68 e seguenti del c.d. Manuale di Frascati, edizione 8.10.2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”;
- circolare Mise n. 59990 del 9.2.2018;
- risoluzione AdE 46/E/2018;
- risoluzione AdE 40/E/2019.
Il Mise in particolare ha fornito, nella circolare n. 59990 del 9.2.2018, indicazioni a carattere sistematico sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.
Preliminarmente le attività devono essere ricondotte alle definizioni contenute nella fonte primaria dell’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013, che ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e a loro volta mutuate dal c.d. Manuale di Frascati:
- ricerca teorica o di base;
- ricerca applicata o industriale;
- sviluppo sperimentale.
Dal punto di vista operativo l’Ocse, e, successivamente, il Mise hanno evidenziato che le innovazioni legate al software come prodotto finale sono generalmente di tipo incrementale, dunque qualora abbiano un effettivo contenuto innovativo rispetto al settore software, sono da classificarsi nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
Sono ovviamente valevoli anche per il software i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel citato Manuale di Frascati:
- criterio di novità;
- criterio di creatività;
- criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);
- criterio di sistematicità;
- criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.
L’applicazione dei criteri del Manuale di Frascati al caso del software comporta che, ai fini della classificazione nell’ambito delle attività di R&S, debbano essere soddisfatti in particolare i seguenti requisiti:
- l’esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico;
- lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica;
- il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non essendo sufficiente l’utilizzo di un software preesistente per una nuova applicazione o un nuovo scopo.
Nella seguente tavola sinottica si riassumono le fattispecie citate dal Manuale di Frascati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività di sviluppo software ammissibili e non al credito d’imposta R&S:
Attività di sviluppo software ammissibili al credito R&S |
Attività di sviluppo software NON ammissibili al credito R&S |
Sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione |
Aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi |
Sforzi per risolvere conflitti hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete |
Ordinaria manutenzione del computer o del software |
Progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali |
Sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti |
La creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche |
L’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti |
La creazione di nuove originali tecniche di criptazione o di sicurezza |
La creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti |
L’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati |
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La personalizzazione del software per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base |
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L’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti |
Ne emerge un quadro complessivo in cui risultano agevolabili le attività di sviluppo software connotate da significativi elementi di novità o di significativo miglioramento per il mercato, in grado di superare un ostacolo tecnico-scientifico non risolvibile con le conoscenze informatiche disponibili in quel momento.
Come per le innovazioni di prodotto restano dunque escluse dalla disciplina del credito d’imposta R&S le attività di tipo ricorrente o routinarie connesse al software, così come le attività di copiatura, imitazione, decodifica.
Si rammenta, infine, che la corretta applicazione della disciplina agevolativa richiede anche l’individuazione del punto conclusivo della fase o delle fasi di R&S, in base a una dead-line che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo.
Nello sviluppo sperimentale del software il momento conclusivo delle attività ammissibili coincide pertanto, in linea generale, con il c.d. beta testing.