16 Novembre 2013

L’inserimento di passività in un ramo di azienda ceduto: esiste un principio di inerenza ai fini dell’imposta di registro?

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 51, comma 4, D.P.R. 131/1986 (“Tur”), ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, prevede che il valore complessivo del compendio ceduto vada assunto “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie”. Di conseguenza, l’imposta di registro dovuta è una funzione diretta del valore aziendale il quale è a sua volta influenzato in modo decisivo dalle scelte negoziali dei contraenti: maggiori passività vengono incluse nel perimetro del ramo di azienda ceduto, a parità di elementi attivi, e minore sarà la base imponibile dell’imposta di registro.

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