L’interpello disapplicativo
di EVOLUTIONL’interpello disapplicativo consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (articolo 11, comma 2, L. 212/2000).
A differenza di tutte le altre tipologie, l’interpello disapplicativo è obbligatorio. Ciò significa che il contribuente “deve” inoltrare una richiesta all’Amministrazione finanziaria nella ipotesi in cui voglia disapplicare una determinata norma tributaria finalizzata ad evitare l’elusione fiscale.
Con provvedimento AdE n. 27 del 4/01/2016, è stato chiarito che l’istanza di interpello deve essere redatta per iscritto in carta libera ed esente da bollo.
Ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 156/2015 l’istanza di interpello può essere presentata:
- da ciascun contribuente, persona fisica o giuridica, anche non residente;
- dal soggetto obbligato ex lege a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o tenuto insieme con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
Ex articoli 3 D.Lgs. 156/2015 e 3 D.M. 209/2001 l’istanza di interpello deve contenere:
- i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l’indicazione del tipo di istanza di interpello proposta;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
- l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.
Se l’istanza di interpello è carente degli elementi di cui agli articoli 3 D.Lgs. 156/2015 e 3 D.M. 209/2001 (fatta eccezione per il primo e il terzo che determinano l’inammissibilità dell’istanza), l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente alla regolarizzazione della medesima entro il termine di 30 giorni. In tal caso, i termini per la risposta all’interpello iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata.
All’istanza di interpello deve essere allegata la copia della documentazione non in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall’Ufficio competente.
Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l’Amministrazione chiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine di 1 anno comporta la rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
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