18 Ottobre 2019

L’interpello e le società di comodo

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

I soggetti che si qualificano come società di comodo, non operative o in perdita sistemica, possono disapplicare la relativa disciplina in presenza di:

  • cause di esclusione contenute nell’articolo 30 L. 724/1994, tra cui, dal periodo d’imposta 2018 (Provvedimento del 10.05.2019), rientra anche il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale ISA almeno pari a 9;
  • cause di disapplicazione, contenute nel provvedimento direttoriale 14.02.2008, al verificarsi delle quali è consentita la disapplicazione della fattispecie delle società non operative, e nel provvedimento direttoriale 11.06.2012, al verificarsi delle quali si ottiene la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

In mancanza di cause di esclusione o disapplicazione automatica, è possibile presentare apposita istanza di interpello o disapplicare in modo autonomo la disciplina dandone indicazione, con riferimento al periodo d’imposta 2018, nel modello Redditi 2019.

L’articolo 30, comma 4 bis, L. 724/1994 stabilisce infatti che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

Si tratta, quindi, di un interpello probatorio, che si sostanzia in una richiesta all’Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione, quindi, per il periodo d’imposta 2018, entro il prossimo 2 dicembre, fatto salvo il termine dei successivi 120 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate fornisce la risposta o, in mancanza, vale la regola del silenzio-assenso.

Tuttavia tale istanza di interpello non è obbligatoria e la società può, sulla base di un’autovalutazione, disapplicare la disciplina in questione dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Analoga facoltà è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato l’interpello, abbiano ricevuto risposta negativa.
In tal caso nella specifica sezione del quadro RS del modello Redditi 2019 dedicata alla verifica dell’operatività, nel rigo RS116 sono previste specifiche caselle nelle quali indicare:

  • nella casella “Imposta sul reddito – società non operativa” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
  • nella casella “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, le seguenti caselle, indicando:

  • nella casella “Irap” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap.
  • nella casella “Iva” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva.

È importante evidenziare come il mancato rispetto del suddetto obbligo di segnalazione comporta, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997, l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.

La sanzione grava quindi sul soggetto che:

  • non ha presentato interpello e, ritenendo sussistenti le condizioni, ha disapplicato la disciplina delle società di comodo, ma non ha indicato il codice “2”;
  • ha presentato interpello e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, ha disapplicato la disciplina e non ha indicato il codice “3”.
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