L’interpello probatorio
di EVOLUTIONL’interpello probatorio consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente:
- alla sussistenza delle condizioni
- e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge
per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.
Tra i casi espressamente previsti dalla legge vi sono:
- applicazione del regime di aiuto alla crescita economica ex articolo 1 D.L. 201/2011;
- società di comodo ex articolo 30 L. 724/1994;
- partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari ex articolo 113 D.P.R. 917/1986;
- permanenza nel regime del consolidato nazionale ex articolo 124 D.P.R. 917/1986;
- accesso al regime del consolidato mondiale ex articolo 130 D.P.R. 917/1986;
- applicazione del regime delle imprese estere controllate ex articolo 167 D.P.R. 917/1986.
Peraltro, il contribuente può presentare un’istanza per dimostrare la sussistenza delle condizioni per la non applicazione della disciplina CFC (Controlled foreign companies).
Il contribuente ha l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle partecipazioni in società residenti in Stati con regime fiscale privilegiato se:
- ha ritenuto esistenti le condizioni esimenti, ma non ha presentato interpello;
- ovvero, avendo presentato interpello, non ha ricevuto risposta positiva.
La violazione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione previsto in materia di CFC determina l’applicazione di una sanzione pari al 10% del reddito della partecipata, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
In tutti gli altri casi sopra indicati, invece, la violazione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione dei dati prescritti determina l’applicazione di una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |